Le detrazioni per carichi di famiglia più comunemente note come detrazioni per familiari a carico sono riconosciute per legge in funzione del reddito conseguito da colui che vuole beneficiare delle detrazioni. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Difatti, per i figli di età non superiore a 24 anni è ammesso il riconoscimento della condizione di familiare a carico anche se hanno superato una soglia reddituale di 2.840,51 ma non superiore a 4.000 euro. Le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute indipendentemente dall’effettivo sostenimento delle spese per gli stessi familiari.

I familiari a carico nel 730/2021

Nel 730/2021 chi presta l’assistenza fiscale deve calcolare la spettanza effettiva delle detrazioni per familiari a carico, ex art.12 del TUIR.

Possono essere considerati fiscalmente a carico:

    • i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
    • i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età, considerando il limite reddituale di 4.000 euro.

Ai fini della verifica delle suddette soglie vanno considerati anche i compensi/ricavi conseguiti dal familiare in regime forfetario.

La verifica delle soglie reddituali

Nello specifico, nel limite di reddito di 2.840,51 euro/4.000 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno considerate anche le seguenti somme:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Attenzione, ai fini della verifica delle suddette soglie non devono essere considerati: i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata nonchè quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Si pensi ai compensi percepiti dagli sportivi dilettanti fino a 30.658,28.

Ulteriori familiari a carico

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria“altri familiari”.

Come da istruzioni al modello 730/2021, possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  •  discendenti dei figli;
  • genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2020,  è cambiata la situazione di un familiare, nel prospetto dei familiari a carico, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Verificata la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito di colui che intende beneficiare delle detrazioni, ex art 12 del TUIR.

Ciò comporta che, a seconda del reddito del contribuente, le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Le detrazioni per coniuge a carico

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la detrazione per carichi di famiglia è pari a:

  1. 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  2. 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  3. 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Al ricorrere di determinate condizioni reddituali, la detrazione può essere aumentata fino a 30 euro.

Detrazioni per figli a carico: a quanto ammontano?

Le detrazioni per figli a carico sono pari è di 950,00 euro per ciascun figlio.

Tuttavia, tale detrazione è pari a:

  • 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto sono pari a:

  • 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
  • 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste in esame sono teoriche.

L’effettivo beneficio fiscale diminuisce all’aumentare del reddito.

Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate:

la detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Un esempio di compilazione: i familiari a carico nel 730

Come visto sopra, se nel corso del 2020,  è cambiata la situazione di un familiare, nel prospetto dei familiari a carico, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Ipotizziamo la presenza di due figli fiscalmente a carico, uno si è sposato il 31 luglio 2020 e da tale data è a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame:

  • il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre
  • per i successivi cinque mesi esso assume la veste di “primo figlio”.

Da qui, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” si compilano due caselle F1 e due distinti prospetti dei familiari a carico:

  • uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data;
  • l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.