Continuano ad arrivare le comunicazioni dall’Agenzia Entrate Riscossioni contenenti la sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione da Covid-19.

E’ il Ministero della Salute ad avvalersi dell’ex Equitalia.

Obbligo vaccinale: la sanzione per gli inadempienti

Parliamo della sanzione di 100 euro prevista dal legislatore a fronte dei casi di inadempienza dell’obbligo di vaccinazione nelle ipotesi previste.

Il destinatario della comunicazione deve procedere al pagamento entro i termini indicati, oppure può difendersi laddove si trovi nella condizione di non aver assolto l’obbligo perché avente diritto ad un differimento o perché si trova in una delle condizioni di esenzione previste a livello legislativo (vedi anche Obbligo vaccinale, pesanti sanzioni dal fisco: come difendersi?).

Chi deve preoccuparsi

In dettaglio, i soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio inerente l’obbligo vaccinale sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario
  • lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie
  • personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
  • ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022  oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

Per essere suscettibili di sanzione, tali soggetti devono trovarsi in queste condizioni:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

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