C’è una novità per l’obbligo di POS per gli esercenti attività d’impresa, arte e professioni. Arriva l’esonero dal sistema sanzionatorio su alcuni beni.
In sostanza per la vendita di alcuni prodotti, il negoziante può rifiutarsi di accettare il pagamento con carta. Il rifiuto non è assolutamente sanzionabile.

Ma andiamo con ordine.

Dal 30 giugno 2022, gli esercenti attività possono subire sanzioni nel caso in cui dovessero rifiutare il pagamento tramite POS di beni e servizi. La sanzione applicabile è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.

Interessati alle sanzioni POS sono i seguenti soggetti:

  • commercianti
  • artigiani
  • liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)
  • tassisti
  • tabaccai
  • venditori ambulanti
  • attività ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.).

Obbligo POS, la novità

Una novità, tuttavia, è giunta per i tabaccai. L’Agenzia Dogane e Monopoli, con apposita determina del 24 ottobre 2022, ha precisato che non sono sanzionabili per il rifiuto del POS i tabaccai con riferimento alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati.

La stessa cosa (e per gli stessi prodotto) vale anche per chi ha solo il patentino per la vendita dei citati beni. Si pensi al bar che non ha la licenza tabacchi ma solo il patentino per la rivendita. Avere il patentino significa che il bar per rivendere, ad esempio, le sigarette deve rifornirsi al tabacchi.

Quali beni sono esclusi

Dunque, sulla base della novità, non c’è sanzione per il rifiuto di pagamento tramite carta per la vendita di:

  • sigarette
  • tabacchi
  • francobolli
  • marche da bollo.

Da precisare è che la cosa vale esclusivamente per questi prodotti.

Esempio 1

Tizio compra 5 pacchetti di sigarette al tabacchi. Il costo è 60 euro. Vuole pagare con carta. Il tabaccaio può rifiutarsi di accettare e pretendere il pagamento in contanti.

Esempio 2

Caio al tabacchi acquista accendini e altri prodotti diversi da sigarette, valori bollai e postali.

Il costo è di 50 euro. Caio vuole pagare con carta. Il tabaccaio se rifiuta di accettare il POS è sanzionabile.

Esonero obbligo POS, le motivazioni

Nella citata determina del 24 ottobre 2022, l’Agenzia Dogane e Monopoli spiega anche il motivo dell’esonero POS per i menzionati prodotti.

In primis ricorda che il rivenditore, con riguardo alla vendita di generi di monopolio, soggetti alla tariffa di vendita, percepisce un aggio nella misura del

  • 10% del prezzo di vendita al pubblico
  • 5%; con riguardo ai valori postali.

Per i valori bollati l’aggio varia a seconda della relativa tipologia.

L’esonero dalla sanzione prevista per il rifiuto del pagamento con POS per questi prodotti è possibile in quanto la struttura e le modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio, esclude il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato.

Inoltre, nel settore dei tabacchi lavorati, sussiste un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti nonché la verifica dell’assolvimento dell’obbligo tributario gravante sul depositario in relazione ai generi di monopolio.