Il legislatore ha anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, l’applicazione del sistema sanzioni POS, ossia in caso di rifiuto, da parte di imprese ed esercenti arti e professioni, di pagamento tramite POS.

In altri termini se il cliente vuole pagare con carta e l’esercente si rifiuta (o perché non vuole o perché non ha il POS) quest’ultimo può essere sanzionato.

In questo modo si colma una lacuna. Infatti, il sistema legislativo, introduceva obbligo di POS ma non prevedeva sanzioni.

Quindi, fondamentalmente, l’esercente poteva benissimo rifiutarsi visto che poi era certo che non potesse essere sanzionato.

La sanzione per obbligo POS

In particolare, a colmare la lacuna è stata la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, di conversione del decreto legge n. 152/2021. La disposizione ha stabilito una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.

Allo stesso tempo il legislatore rimandava l’entrata in vigore del sistema sanzionatorio al 1° gennaio 2023. Il decreto PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022, ha anticipato la decorrenza al 30 giugno 2022.

Partite IVA obbligate al POS

Le sanzioni per il rifiuto di pagamento con POS sono applicabili a tutti gli esercenti impresa, arti e professione. Ciò indipendentemente dal regime fiscale in cui si opera. Quindi, anche ad esempio per le partite IVA in regime forfettario e di vantaggio.

Sono, pertanto, suscettibili di essere sanzionate i seguenti titolari di partita IVA:

  • commercianti
  • artigiani
  • liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)
  • tassisti
  • tabaccai
  • venditori ambulanti
  • attività ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.).

Nessuno sembra restare escluso.