Arriva lo stop all’obbligo di accettare pagamenti POS per i tabaccai. L’esonero, tuttavia, non interesserà tutti i prodotti oggetto della vendita.

Immediatamente le reazioni di Codacons a questa novità. Per l’associazione che difende i consumatore, infatti, si tratta di una disparità di trattamento tra gli esercenti ed un danno per i consumatori stessi che potranno vedersi rifiutare la richiesta di pagare le sigarette con la carta.

Bisogna innanzitutto ricorda che, dal 30 giugno 2022 possiamo dire che è in vigore l’obbligo per i negozianti di accettare pagamenti con POS.

Da quella data, infatti, vige il sistema sanzionatorio applicabile in caso di rifiuto della richiesta da parte del cliente. L’obbligo interessa anche gli esercenti arti e professioni.

E’ sanzionabile, dunque, il venditore di beni e servizi che alla richiesta del cliente di pagare con carta rifiuta questa modalità.

Obbligo POS, il sistema sanzionatorio in vigore

Forse è meglio prima ripercorrere un po’ la storia. In pratica il nostro legislatore introduceva l’obbligo di POS ma allo stesso tempo non prevedeva alcuna sanzione. Questo significa che l’esercente poteva sentirsi libero di rifiutare il pagamento con carta in quanto poi sapeva di non poter essere sanzionato.

Successivamente tale lacuna è stata colmata con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, di conversione del decreto legge n. 152/2021.
La norma stabilisce una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.

Inizialmente il sistema sanzionatorio doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2023 ma il decreto PNRR ne ha anticipato la decorrenza al 30 giugno 2022.

I soggetti obbligati

Oggi, dunque, essendo in vigore delle sanzioni, il venditore deve sentirsi soggetto all’obbligo POS. Se rifiuta è consapevole di poter ricevere la sanzione. In merito ai soggetti obbligati ad accettare il pagamento con carta, vi rientrano:

  • commercianti
  • artigiani
  • liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ecc.)
  • tassisti
  • tabaccai
  • venditori ambulanti
  • attività ricettive (ristoranti, alberghi, ecc.).

Nessuna esenzione in base al regime fiscale adottato.

Questo, dunque, significa che sono soggette a sanzione anche le partite IVA in regime forfettario e di vantaggio.

Obbligo POS, l’esonero per i tabaccai (non su tutto)

Nella giornata di ieri, 24 ottobre 2022, tuttavia, è arrivata una particolare esenzione dall’obbligo POS. La cosa interessa i tabaccai. In pratica, l’Agenzia delle Dogane, ha precisato che le sanzioni non sono applicabili per i tabaccai limitatamente alla vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati (Provvedimento Agenzia Dogane e Monopolio del 24 ottobre 2022).

Questo significa che, se ad esempio, Tizio si reca al tabacchino e compra le sigarette chiedendo di pagare con POS, il tabaccaio può rifiutarsi e per tale rifiuto non è sanzionabile. Lo stesso tabaccaio, invece, è sanzionabile nel caso in cui rifiuti il pagamento con carta in merito alla vendita, ad esempio, dell’accendino.