In materia di bonus edilizi e di obbligo di CCNL, per non perdere il bonus fiscale, quale ad esempio il superbonus, il contribuente deve: richiedere l’indicazione dei contratti collettivi adottati dall’impresa ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. L’indicazione deve essere effettuata anche nelle fatture relative ai lavori.

Se il contratto collettivo adottato non è indicato nelle fatture emesse dall’impresa, questa può rimediare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Ecco la risposta.

L’obbligo di CCNL

Per i lavori avviati successivamente alla data del 27 maggio, la detrazione così come lo sconto in fattura o la cessione del credito in riferimento ai vari bonus edilizi attualmente in vigore, è ammessa solo se l’impresa che il contribuente incarica per l’esecuzione dei lavori adotti i contratti collettivi di lavoro del settore edile nazionali e territoriali (CCNL).

Non basta la sola adozione del CCNL, ma il contratto collettivo adottato deve essere indicato: nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) nonché nelle fatture emesse dall’impresa in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’obbligo in esame riguarda gli interventi edilizi di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Rientrano in tale allegato i seguenti interventi:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
  • conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civili.

L’obbligo in parola non riguarda i lavori eseguiti dalle imprese individuali.

Basta una dichiarazione dell’impresa?

Il contribuente deve:

  • richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento,
  • in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

L’Agenzia delle entrate ha fornito tale importante precisazione con la circolare n°19/E 2022.

Inoltre, il professionista tenuto ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (se richiesto per legge) o sulla documentazione attestante il superbonus e agli altri bonus edilizi, ai fini delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito,  deve verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Nella circolare n°19/E, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che:

  • qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato,
  • il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Attenzione, la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, non comporta tuttavia il mancato riconoscimento del bonus edilizi compreso il superbonus. A condizione che tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento dei lavori (dunque nel contratto di prestazione d’opera).