In materia di obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nazionali e territoriali (CCNL) per i bonus edilizi, il contribuente ha responsabilità anche sui controlli.

A tal proposito, in redazione è arrivato un importante quesito con il quale un contribuente ci ha chiesto se l’obbligo di CCNL riguarda anche gli imprenditori individuali.

In poche parole un contribuente che a breve effettuerà dei lavori 110 su un immobile di sua  proprietà, intende sapere se sarà tenuto a verificare l’applicazione dei contratti collettivi nazionali anche rispetto ai lavori effettuati da un imprenditore individuale, nel caso specifico si tratta di un artigiano.

Ecco la risposta.

L’obbligo di CCNL

A partire dal 28 maggio, i bonus edilizi spettano a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori adotti i contratti collettivi di lavoro del settore edile nazionali e territoriali (CCNL).

Il CCNL adottato deve essere indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) nonché nelle fatture emesse dall’impresa in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’obbligo in esame riguarda seguenti interventi edilizi:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
  • conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civili.

In particolare si tratta di lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Il limite va verificato cumulativamente rispetto ai vari lavori eseguiti e rientranti nel citato allegato X.

L’obbligo di CCNL è rispettato se si applicano i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile, così identificati: F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016); F015;
F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

Obbligo di CCNL anche per gli imprenditori individuali?

Fatta tale doverosa ricostruzione diamo una risposta al nostro lettore.

Nella circolare n°19/e 2022, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che l’obbligo di applicazione del CCNL riguarda le imprese che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.

Difatti, la norma riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti.

Da qui, l’obbligo di adozione dei CCNL non riguarda i lavori eseguiti:

  • dagli imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero
  • da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Attenzione, per il contribuente che ha commissionato i lavori, rimane fermo l’obbligo di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera prima di procedere al saldo finale dei lavori (articolo 4 d.m. n. 143 del 2021).