Buongiorno, ho ereditato da mio zio alcuni strumenti finanziari, fra cui in particolare, obbligazioni in dollari emesse dalla Banca Europea degli Investimenti 2,625% con scadenza 2020 e obbligazioni in euro Cassa Depositi e Prestiti 2,70% con scadenza 2026. Il commercialista che sta seguendo la pratica mi dice che sull’importo dovrei pagare l’imposta di successione pari al 6% sul valore dei titoli. Ho trovato su internet che i titoli di stato e titoli equiparati sono esenti da successione, ma il mio commercialista sostiene che questi non sono titoli di stato. E’ corretto?

Titoli di stato esenti da imposta di successione

Sui titoli di stato ed equiparati non si pagano imposte di successione.

Per Btp, Bot, CCT, libretti di risparmio e altri titoli di debito pubblico non vi sono dubbi. Il legislatore ha però esteso questa tipologia di esenzione anche ai titoli di stato equiparati a quelli domestici e quindi diversi da quelli italiani e ai titoli emessi da organismi sovranazionali. Ma come fare a sapere quali sono e per i quali non deve essere fatta dichiarazione di successione?

Obbligazioni BEI e CDP e imposte di successione

In linea generale, si tratta di tutti i titoli di stato o equiparati soggetti a imposta sostitutiva agevolata del 12,50% non sono passibili di imposizione successoria. Pertanto questi strumenti finanziari non devono essere dichiarati perchè non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario così come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”). Quindi, un titolo di stato emesso dalla Repubblica del Brasile, ad esempio, non formerà l’attivo ereditario. E nemmeno una obbligazione emessa dalla BEI piuttosto che dalla Banca Mondiale trattandosi di organismi sovranazionali. Il dubbio resta per le obbligazioni corporate della Casse Depositi e Prestiti 2,70% 2026. Poiché queste seguono il principio di imposizione fiscale al 12,50%, come previsto dal regolamento del prestito, e trattandosi di titoli emessi da una società controllata dal Tesoro, grazie alla quale vengono collocati anche i Buoni Fruttiferi Postali ed emessi i libretti (tassati al 12,50%), non sono soggette a imposta di successione.

Beni esclusi dall’attivo ereditario

L’art. 12 del Dlgs 346/1990 specifica nel dettaglio i beni che non concorrono a formare l’attivo ereditario. E sono:

  1. i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e’ provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita’, salvo il disposto dell’art. 10;
  2. le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell’art. 10;
  3. le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita’ spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  4. i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  5. i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice.
  6. i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
  7. i beni culturali di cui all’art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
  8. i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
  9. gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche’ ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge
  10. i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.