In data 23 ottobre il Governo ha approvato un decreto legislativo di attuazione delle riforma fiscale con il quale interviene per semplificare e razionalizzare le norme in materia di adempimenti tributari.

L’esecutivo mette mano anche alla scadenza delle dichiarazione dei redditi, modello Redditi. Infatti la scadenza viene anticipata dal 30 novembre al 30 settembre.

Ciò avrà impatti anche sulle tempistiche entro le quali il contribuente può ricorrere alla c.d remissione in bonis.

Vediamo in che modo la nuova scadenza delle dichiarazione dei redditi impatta su tale istituto che consente al contribuente di rimediare ad eventuali errori o dimenticanze circa specifici adempimenti richieste dalla legge ai fini della spettanza di determinate agevolazioni.

La dichiarazione dei redditi al 30 settembre

Come accennato in premessa, il nuovo D.Lgs approvato dal Governo in via preliminare, rivede la scadenza della dichiarazione dei redditi. In realtà cambia tutto il calendario fiscale 2024.

Nello specifico, in materia di termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP:

  • viene anticipata dal 30 novembre al 30 settembre la scadenza del modello Redditi ( e dichiarazione IRAP);
  • per i soggetti Ires (le società di capitali ad esempio), la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata in anticipo ossia entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, dunque viene eliminato il riferimento all’undicesimo mese successivo (vedi art.2 del DPR 322/1998).

La modifica del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, risponde anche all’esigenza di dare piena attuazione all’ulteriore novità della riforma fiscale: il c.d. concordato preventivo biennale.

A ogni modo, con l’intervento del Governo, il termine di presentazione del modello Redditi sarà al 30 settembre così come già previsto per il 730, ordinario o precompilato.

Riforma fiscale e nuova scadenza dichiarazione dei redditi. Impatti sulla remissione in bonis

La modifica al termine di presentazione del modello Redditi impatta anche sulla c.d.

remissione in bonis.

Grazie all’art.2 del DL 16/2012, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471/1997 secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».

Dunque, ad esempio, se il contribuente ha omesso di inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione dello sconto in fattura (o cessione del credito) spese 2022, se ha tutti i requisiti richiesti dalla legge, potrà procedere alla comunicazione entro il 30 novembre 2023. Versando entro la stessa data la sanzione di 250 euro.  Visto che è cambiato il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi anche punto elenco), il prossimo anno per la stessa comunicazione (vedi comunicazione cessione rate residue), la remissione in bonis dovrà essere attivata entro il 30 settembre. Nuova scadenza della dichiarazione dei redditi.

Riassumendo…

  • La scadenza delle dichiarazione dei redditi, modello Redditi, è anticipata dal 30 novembre al 30 settembre;
  • la modifica al termine di presentazione del modello Redditi impatta anche sulla c.d. remissione in bonis;
  • la remissione in bonis dovrà essere attivata entro il 30 settembre per gli adempimenti scaduti in data precedente.