Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato in data 10 febbraio la circolare n° 434, rendendo operative le novità previste dalla Legge di bilancio 2021 sull’agevolazione Nuova Sabatini. Legge con la quale è stata prevista l’erogazione dei contributi in unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento richiesto. La richiesta del contributo in unica soluzione avviene previo pagamento del saldo dei beni per i quali si richiede l’agevolazione. Beni che devono presentare il requisito di “nuovo di fabbrica”.

La nuova Sabatini

La Nuova Sabatini, ex art.2 del D.L. 69/2013, è un’agevolazione che premia gli investimenti in beni strumentali nuovi, presi anche in leasing.

L’agevolazione è così articolata:

  • finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”: big data, cloud computing ecc nonché
  • correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il contributo statale è parametro ad un tasso di interesse pari al 2,75%. Per gli investimenti “industria 4.0” il tasso considerato è pari al 3,575%.

La Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019, comma 226): ha innalzato il tasso di riferimento al 5,50% (maggiorazione del 100% rispetto all’aliquota ordinaria), per gli investimenti 4.0 innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Banche e intermediari concedono i finanziamenti alle PMI sulla base di una “Convenzione” stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti.

La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazione.

L’erogazione in unica soluzione: le previsioni delle Legge di bilancio 2021

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, dispone l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione Nuova Sabatini. Indipendentemente dall’importo del finanziamento concesso.

In particolare, è previsto che il contributo statale venga erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

Prima della Legge di bilancio 2021, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. A tal proposito, il D.L. 34/2020, decreto Crescita portando da due a quattro milioni il finanziamento massimo erogabile per ogni beneficiario, aveva previsto:

  • l’erogazione del contributo statale in un’unica soluzione,
  • laddove il finanziamento deliberato non fosse superiore a 100.000 €.

Successivamente, sullo stesso aspetto, il D.L. 76/2020, decreto Semplificazioni, ha portato tale limite a 200.000 euro. Fino a tale  soglia di finanziamento entro il contributo sugli interessi è erogato in un’unica soluzione, anziché in più quote.

Indipendentemente dall’importo del finanziamento concesso.

Il meccanismo ordinario, per finanziamenti superiori a 200.00 euro, prevedeva il riconoscimento del contributo in 6 quote:

  • 10% il primo anno,
  • 20% dal secondo al quinto anno e
  • 10% il sesto anno.

Nuova Sabatini e pagamento in unica soluzione: le indicazioni del Mi.Se.

Con la circolare n° 434 del 10 febbraio 2021, il Ministero dello Sviluppo economico (Mi.Se), da piena attuazione alle previsioni della Legge di bilancio 2021.

Per tutte le domande di finanziamento presentate dal 1° gennaio 2021 il contributo sarà erogato in unica soluzione.

Inoltre, l’erogazione del contributo in un’unica soluzione vale per le domande di finanziamento presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  1. dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
  2. dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, come da articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

Nuova Sabatini: domande escluse dal pagamento in unica soluzione

La richiesta del contributo in unica soluzione avviene previo pagamento del saldo dei beni per i quali si richiede l’agevolazione. Beni che devono presentare il requisito di “nuovo di fabbrica“.

Negli altri casi, per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2):

  • le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione,
  • bensì in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

Le richieste di pagamento successive alla trasmissione del modulo RU  o del modulo RQR devono essere presentate con cadenza annuale:

non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

I contributi sono concessi, in ogni caso, sempre nel limite delle risorse complessive destinate alla misura.

La circolare in esame va a modificare la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036.

Le spese escluse: valgono le vecchie regole

Le novità in commento non incidono sulle spese ammissibili all’agevolazione.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

  • l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
    relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
  • prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
  • pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

Sono inoltre escluse le spese relative a commesse interne; beni usati o rigenerati;  materiali di consumo;di funzionamento; imposte e tasse;  contratto di finanziamento e spese legali di qualsiasi genere.

L’esclusione opera anche per le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, ecc.

Attenzione (Circolare Mi.Se. 15 febbraio 2017): non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA. Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.