Più tempo a disposizione per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria (licenziamento) dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A prevederlo è l’art. 33 del decreto “Cura Italia”, da cui si apprende che i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, in tal caso sono ampliati da 68 a 120 giorni. Si stabilisce altresì che per le domande presentate oltre il termine ordinario di cui al D.

Lgs. n. 22 del 2015 art.6, comma 2 (ai sensi del quale la NASPI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda), e art. 15, comma 9 (a norma del quale, la DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda), è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Per il comparto agricolo

Aiuti anche per i disoccupati del settore agricolo. E’ stabilito, infatti, che per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Sono questi gli aiuti previsti per coloro che hanno perso il lavoro nel periodo in cui è arrivato nel nostro paese il Covid-19.