Con messaggio n.4211 del 18 novembre 2019, avente ad oggetto “Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia”, l’INPS ribadisce i termini entro i quali viene sospeso il termine della domanda.

Fin quando viene riconosciuta questa tutela?

Con il messaggio sopracitato, l’INPS chiarisce che per alcune categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione economica.

La sospensione del termine per la presentazione della domanda di NASpI è di 68 giorni. Ma da quando decorrono?

  • «Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua».
  • Se, invece la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso: «il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio».
  • Infine, «nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie».

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