La Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una indennità mensile erogata a sostegno di chi perde il lavoro. Più precisamente, ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati contro la perdita involontaria dell’occupazione.

Sono beneficiari della Naspi tutti i lavoratori subordinati, gli operai agricoli, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Naspi anche in caso di dimissioni

Per averne diritto, è necessario, fra le altre cose, che vi sia perdita involontaria dell’occupazione a causa di un evento non imputabile al lavoratore.

Sono quindi escluse le dimissioni volontarie. Tuttavia, da oggi è possibile ottenere il riconoscimento della Naspi anche in particolari circostanze di dimissioni.

E’ il caso in cui il lavoratore dipendente rassegna le dimissioni dopo l’apertura della liquidazione giudiziale dell’azienda presso cui è occupato. Lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, che recepisce le novità contenute nella riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019).

In pratica la riforma ha introdotto una specifica disciplina per tutelare con la Naspi chi perde il posto di lavoro nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale dell’impresa datoriale. La legge interviene, quindi, con una procedura in sostituzione del fallimento per fronteggiare situazioni di crisi e di insolvenza degli imprenditori.

Come funziona

L’apertura della liquidazione giudiziale – spiega la circolare Inps – non costituisce causa di licenziamento ma produce l’effetto di “sospendere” il rapporto di lavoro sino alla decisione del curatore circa la volontà di subentrare o recedere nel rapporto.

Pertanto, ai sensi di legge, le dimissioni presentate dal lavoratore in costanza di liquidazione dell’azienda si intendono rassegnate per “giusta causa”. Ne consegue il diritto alla percezione della Naspi da parte dell’Inps.

Il diritto sorge solo a seguito di dimissioni volontarie presentate dopo l’apertura della procedura di liquidazione, non prima.

Solo in questo caso, con il subentro del curatore nella fase di liquidazione il rapporto di lavoro è da intendersi “sospeso”.

Ha inoltre diritto alla Naspi il lavoratore che perde il lavoro per effetto del recesso del curatore o della risoluzione di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia manifestato il subentro nel rapporto di lavoro, salvo proroghe).

Dette regole trovano applicazione a partire dal 10 febbraio 2023, data di pubblicazione della Circolare Inps. Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto intercorse tra il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa) e la predetta data il termine di 68 giorni decorre dal 10 febbraio 2023 (quindi c’è tempo sino al 19 aprile).