Attenzione a bere anche se non ci si mette alla guida perché per la multa potrebbe non servire l’alcol test. Può sembrare strano ad una prima lettura ma in realtà l’articolo 688 del codice penale sanziona la manifesta ubriachezza anche se il decreto legislativo numero 507 del 30 dicembre 1999 ha depenalizzato la norma trasformando il reato in illecito amministrativo.

Per chi viene colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, è prevista una sanzione compresa tra 51 e 309 euro, anche se la condizione addebitata non viene dimostrata tramite etilometro (il cd “test del palloncino” per intenderci).

Se è vero che per chi risulta essere positivo all’ alcol test al volante quindi il trattamento è diverso, in ogni caso se si viene fermati anche prima che ci si metta alla guida in questo stato, si configura un illecito amministrativo.

Quali indizi possono destare sospetto? Intuitivamente si può stabilire se una persona ha bevuto troppo guardando l’andatura barcollante oppure riscontrando difficoltà ad articolare frasi, mancanza di autocontrollo etc.

Alcol al volante: multa e ricorso

Alcol: differenza tra stato di ebbrezza al volante o in luogo pubblico

La norma del diritto amministrativo è volta a prevenire e combattere fenomeni di alcolismo e a tutelare l’ordine pubblico e, come specifica la sentenza della Cass., sez. VI, 22 febbraio 1972 – 26 aprile 1972, n. 2828 va tenuta distinta dalla previsione del codice della strada che, invece, ha anche intuitivamente lo scopo di prevenire incidenti stradali per una questione di sicurezza e incolumità. La seconda fattispecie quindi è più grave e viene trattata più severamente.

Ebbrezza e ubriachezza: differenze

La stessa sentenza chiarisce inoltre la differenza tra stato di ebbrezza e ubriachezza specificando che “l’ubriachezza in sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta”.