FINO AL RITIRO DELLE PATENTE PER CHI GUIDA DOPO AVER CONSUMATO ALCOL

I frequenti fatti di cronaca e le statistiche sugli incidenti stradali ci spingono a tenere alta l’attenzione sulle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Di recente si è molto discusso su questo argomento per via dell’introduzione di norme più severe, volte a tutelare la sicurezza stradale e a ridurre il numero degli incidenti per abuso di alcol. L’altra faccia della medaglia di questa riforma è però l’abbassamento delle soglie minime di tasso alcolemico, da molti considerato eccessivo e capzioso.

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SANZIONI: COSA PREVEDE LA LEGGE

Codice della strada tasso alcolemico: cosa si rischia – La Legge n. 92/2008 ha previsto pene più severe per il REATO di guida in stato di ebbrezza, modificando le previsioni dell’art 186 Codice della Strada. E’ intuitivo che la gravità dell’ammenda sarà direttamente proporzionale alla percentuale di superamento delle soglie massime di tasso alcolico stabilite per legge (e che peraltro sono state ulteriormente abbassate rispetto alla precedente normativa).

Sospensione patente ebbrezza: tutto dipende dal tasso alcolemico – La sanzione pecuniaria per il tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è compresa tra € 500 e € 2.000 più la sospensione della patente per un periodo compreso tra tre e sei mesi.

Se il tasso alcolemico va da 0,8 a 1,5g/l sarà invece comminata una multa da un minimo di 800 € a un massimo di € 3.200 ed è inoltre previsto l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi e 1 anno.

Per rilevamenti superiori a 1,5g/l i valori minimi e massimi della multa salgono rispettivamente a €1.500 e € 6.000 mentre l’arresto può essere comminato fino ad un anno mentre la patente viene sospesa da uno a due anni e il veicolo, in caso di condanna,  viene confiscato.

In tutti i casi vengono anche decurtati 10 punti dalla patente.

Va precisato che, in caso di incidente, può rilevare penalmente  anche un tasso alcolemico inferiore a 1,5.

 

AGGRAVANTI DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: INCIDENTI, REITERAZIONE E CONDUCENTI PROFESSIONISTI

La sanzione è ancora più grave in caso di reiterazione del reato entro due anni o per conducenti di professione: in questi casi la patente viene revocata e inviata al prefetto.

Test alcolemico sanzioni in caso di rifiuto  – L’Etilometro è lo strumento che misura il tasso di alcol presente nell’aria respirata (il classico “test del palloncino”). Nel caso di rilevazioni al limite dei valori consentiti, il test va ripetuto due volte nell’arco di 5 minuti per una massima attendibilità del risultato. Più di due obbligatorie invece sarebbero da considerare capziose perché le autorità potrebbero non considerare il risultato più basso. Spesso il cittadino medio si interroga sull’obbligatorietà o meno di questo test. Una convinzione comune ritiene che sia facoltativo: in realtà il CdS prevede espressamente che il rifiuto di sottoporsi all’alcol test venga considerato illecito penale e sanzionato con una multa da € 1.500 a € 6.000, la decurtazione di 10 punti della patente, l’arresto da tre mesi a un anno, la sospensione della patente da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni  e il fermo amministrativo del veicolo per  180 giorni (nel caso in cui il trasgressore sia proprietario del mezzo).

 

RICORSO GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: POSSIBILI MOTIVI

Esistono dei casi in cui è ipotizzabile il ricorso per la multa per guida in stato di ebbrezza: ovviamente ci riferiamo ai casi border line, in cui il tasso massimo consentito viene superato di poco e quindi l’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione si sostanze alcoliche diviene discutibile. In queste fattispecie è in primis obbligo dell’agente effettuare due misurazioni intervallate nell’arco di cinque minuti.

Il venir meno dell’equilibrio psico-fisico del conducente fermato inoltre va confermato da altri elementi sintomatici dell’ebbrezza, quali le difficoltà nell’articolazione del linguaggio o l’uso di espressioni sconnesse e soprattutto l’andatura instabile. I dati dell’etilometro non sono di per sé sufficienti poiché gli effetti di una stessa quantità di alcol possono essere diversi da soggetto a soggetto in relazione all’età, alla corporatura e ad altri fattori personali. In mancanza di queste conferme il giudice può anche dichiarare inattendibile il risultato dell’alcol test: in questo senso si è espresso di recente il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia (sentenza n. 203/06).

Contestazioni più curiose hanno riguardato casi di persone malate. Il primo riguarda un automobilista con enfisema polmonare: a causa di questa disfunzione non riusciva a soffiare nel palloncino. Il suo ricorso è stato accolto. Situazione analoga nel caso di una donna con ernia iatale: il riflusso gastro esofageo avrebbe infatti sfalsato i risultati della misurazione.

 

CONTESTAZIONE MULTA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LE LEGGENDE DEL WEB

Di fronte al giudice di pace e al prefetto sono stati presentati (e respinti) ricorsi contro le multe per guida in stato di ebbrezza che tirano in ballo le scusanti più assurde. Purtroppo sul web circolano voci false su presunti ricorsi accettati per motivi a dir poco bizzarri: questo serve solo ad alimentare la falsa speranza di automobilisti multati. Va chiarito quindi che, ai fini del ricorso in esame, non rileva obiettare di aver assunto medicinali omeopatici a base alcolica, dolci con liquori o tantomeno di aver fatto gli sciacqui con il collutorio (si è accaduto anche questo!).

 

RICORSO ETILOMETRO: PUNTARE SULL’ATTENDIBILITA’

Uno dei motivi più ricorrenti per i ricorsi contro le multe per guida in stato di ebbrezza è il presunto mal funzionamento dell’etilometro. Possono le misurazioni essere inattendibili? Assolutamente si: una recente indagine compiuta a Genova su un particolare tipo di etilometro, il Lion Intoxilyzer 8000, ha dimostrato che la percentuale di errore è di circa il 27%.

  Posto dunque che può capitare che l’etilometro non funzioni va detto che spesso le notizie di ricorsi vinti per questo motivo sono leggende metropolitane. Va detto infatti che, sebbene questo apparecchio sia uno strumento molto utile per le forze dell’ordine, non è l’unico mezzo a loro disposizione. La constatazione dello stato di ebbrezza può anche essere fatta in via sintomatica, ovvero sulla base di sintomi evidenti di alterazione dell’equilibrio psicofisico. In questi casi però va applicata la pena più lieve, non essendo possibile valutare il livello del tasso alcolico.