Tra pochi giorni, ossia il 30 aprile 2020, i contribuenti erano chiamati a rispettare il termine ultimo per l’invio del Modello IVA/2020 (anno d’imposta 2019). Tuttavia, tale data è stata rinviata al 30 giugno prossimo in applicazione della disposizione contenuta all’art. 62 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), convertito in legge. Quest’ultimo, infatti, virtù dell’emergenza sanitaria ed economica legata all’epidemia da Covid-19, ha sospeso gli adempimenti tributari da eseguirsi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, facendo slittare la data ultima per potersi effettuare al 30 giugno 2020 senza applicazione di alcuna sanzione.

Il nuovo termine ha effetti, dunque, anche in merito ai termini entro i quali o dai quali il modello dichiarativo IVA possa considerarsi “tardivo” oppure “omesso”. A tal proposito si ricorda che non si considera ancora omesso, bensì tardivo (e quindi validamente presentato) quello presentato oltre il termine ordinario di scadenza ma entro i 90 giorni successivi. Viene a configurarsi, invece, omissione laddove l’invio non è effettuato né entro il termine ordinario e nemmeno entro i successivi 90 giorni. La “tardività” comporta la possibilità di regolarizzazione versando una sanzione pari a 25 euro (1/10 di 250 euro) con codice tributo 8911 oltre alla necessità di dover versare (con ravvedimento) l’eventuale omesso versamento dell’imposta che ne scaturisce.

Come cambiano le scadenze

Sulla base di quanto anzidetto, dunque, laddove il termine di invio ordinario del Modello IVA/2020 fosse rimasto al 30 aprile, si sarebbe configurata tardiva dichiarazione nel caso di omesso invio entro il 30 aprile ma adempimento eseguito entro il 29 luglio 2020. L’invio oltre tale data avrebbe generato omessa dichiarazione. Ora, invece, in considerazione nella nuova scadenza, si potrà parlare di Modello VA/2020 “tardivo” nell’ipotesi in cui il contribuente ometta l’invio entro il 30 giugno ma effettui l’adempimento entro il 28 settembre 2020. Se, invece, si lascerà passare anche questo termine, allora ci sarà omessa dichiarazione ed in questa ipotesi non ci si potrà più ravvedere (sarà possibile ravvedere solo l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’imposta che ne deriva).

Si ricorda che per l’omissione l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (con una sanzione minima di a 250 euro) oppure da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte. Se, tuttavia, il contribuente presenta la dichiarazione entro il 30 aprile 2021 (ossia entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo) la sanzione va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00 oppure da euro 150,00 a euro 500,00 se non sono dovute imposte. Tale riduzione è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.