Quest’anno per la presentazione del Modello IVA/2020 (anno d’imposta 2019) ci sarà più tempo. Il maggior termine concesso al contribuente deriva dall’applicazione della disposizione contenuta all’art. 62 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), in cui, per via dell’emergenza sanitaria ed economica legata all’epidemia da Covid-19, che ancora persiste sull’intero territorio nazionale, il legislatore ha sospeso gli adempimenti tributari da eseguirsi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020. Tutti gli adempimenti con termine ultimo di scadenza ricadente in tale lasso di tempo potranno effettuarsi entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzione alcuna.

Tra tali obbligazioni tributarie vi rientra anche la presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2019 (Modello IVA/2020) il cui termine ordinario di presentazione ricadrebbe al 30 aprile 2020. Il modello dichiarativo, il cui invio deve essere fatto esclusivamente in maniera telematica (direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario incaricato), dunque, potrà essere inviato entro la predetta nuova scadenza del 30 giugno senza che si configuri omessa/tardiva dichiarazione. Nulla toglie al contribuente di inviare la dichiarazione, entro il 30 aprile o comunque nel periodo di sospensione (quindi, prima del 31 maggio), poiché il sistema ugualmente acquisirà il modello.

La correzione del Modello IVA/2020

La “proroga” della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno porta con sé l’inevitabile conseguenza che la stessa data del 30 giugno diventa anche il termine ultimo per la presentazione di un Modello IVA/2020 correttivo nei termini. Si ricorda, infatti, che nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, potrà compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini” presente nel frontespizio. Ciò sta significando che se, ad esempio, nonostante la sospensione di cui all’art. 62 del decreto Cura Italia, il contribuente avesse presentato al 18 aprile il Modello IVA/2020 e questi il 24 aprile dovesse accorgersi di aver commesso degli errori, potrà presentare un nuovo Modello IVA/2020 correttamente compilato e potrà farlo entro il 30 giugno 2020 (in assenza della previsione normativa di cui all’art. 62 del Cura Italia, invece avrebbe potuto farlo entro il 30 aprile).

Scaduto il termine del 30 giugno, se il contribuente dovesse accorgersi di errori ed omissione nella dichiarazione presentata, potrà comunque procedere alla sua correzione presentando in tal caso una dichiarazione IVA integrativa (a favore o sfavore) entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che si va a correggere (pertanto, con riferimento al Modello IVA/2020 il termine ultimo per l’integrativa sarà il 31 dicembre 2025). Si configurerà, invece, “tardivo” Modello IVA/2020, laddove questi non sia presentato entro il 30 giugno prossimo ma si eseguirà l’adempimento entro i 90 giorni successivi. Per contro si configurerà omessa dichiarazione IVA se la presentazione non avviene entro il 30 giugno e neanche entro i 90 giorni successivi.