Tra le scadenze fiscali del giorno 30 novembre 2023 (ossia oggi) cade anche la remissione in bonis del Modello EAS. Un modello che aveva scadenza ordinaria fissata al 31 marzo 2023. Chi ha saltato la data, quindi, può regolarizzare la posizione ed ha ancora pochissime ore per farlo.

Parliamo del modello che devono presentare gli enti associativi. Da tale adempimento dipende l’applicazione dei benefici fiscali previsti per loro come, ad esempio, la non imponibilità fiscale dei proventi. Non imponibilità né ai fini IRPEF né ai fini IVA.

Non obbligati

Gli enti associativi non sono tutti comunque obbligati a presentare il Modello EAS. Ne sono in particolar modo esonerati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Modello EAS, con remissione in bonis entro il 30 novembre

Regola vuole che il Modello EAS si invia, all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente associativo. Successivamente deve essere ripresentato solo nel caso in cui occorre comunicare variazioni rispetto a quanto già comunicato in precedenza. In tal caso la presentazione deve farsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute dette variazioni.

Dunque, per variazioni intervenute nel 2022, il Modello EAS doveva presentarsi entro il 31 marzo 2023.

La mancata presentazione del Modello comporta come conseguenza la perdita dei benefici fiscali per l’ente. Ad ogni modo, è possibile rimediare con la remissione in bonis. Questo significa inviare il modello entro la scadenza della prima dichiarazione redditi utile successiva. Quindi, entro il 30 novembre 2023 (scadenza Dichiarazione redditi 2023 anno d’imposta 2022). Inoltre, entro la stessa data occorre versare la sanzione di 250 euro.

Stesso discorso che gli enti che si sono costituiti nel 2023. Se ad esempio, l’ente si è costituito a marzo 2023 e non ha inviato il Modello EAS entro i successivi 60 giorni, può farlo entro il 30 novembre 2023 con la remissione in bonis.

Laddove si dovesse saltare anche la remissione in bonis, l’ente associativo non è sanzionabile per l’omissione. L’unica conseguenza, invece, è che vedrà disapplicarsi i benefici fiscali ad esso riservati.

Riassumendo…