Da anni ormai gli operatori del settore fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) si battono affinché il legislatore elimini il Modello 770. La dichiarazione dei sostituti d’imposta. Un adempimento che viene ritenuto dagli addetti ai lavori superfluo e inutile visto che l’Agenzia Entrate ha già conoscenza di tutti i dati che in tale modello vengono dichiarati.

Si tratta sostanzialmente delle medesime informazioni che già pervengono all’Amministrazione finanziaria con l’invio delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e con i versamenti periodi delle ritenute da questi operate nel corso del periodo d’imposta.

E il legislatore, anche se solo in via sperimentale, apre la strada verso il superamento di detto modello dichiarativo. La novità è contenuta all’art. 16 D. Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Soggetti obbligati al 770

Il Modello 770 è la dichiarazione che deve essere presentata all’Agenzia Entrate, dai soggetti che, nell’anno d’imposta di riferimento, hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
  • premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

La scadenza è il 31 ottobre di ogni anno, Quindi, ad esempio, il Modello 770/2024 (anno d’imposta 2023) scade il 31 ottobre 2024. Il 29 gennaio 2024 scade anche il Modello 770/2023 (anno 2022) tardivo, ossia non presentato entro il 31 ottobre 2023 ma entro i 90 giorni successivi (si deve pagare una sanzione di 25 euro).

Modello 770 verso l’eliminazione (novità)

Come anticipato in premessa il 770 sostanzialmente contiene le stesse informazioni che il sostituto d’imposta già invia in precedenza all’Agenzia Entrate con le Certificazioni Uniche dei propri lavoratori collaboratori.

Un adempimento questo che ha una scadenza antecedente al 770 stesso.

Ad esempio, le Certificazioni Uniche 2024 (anno d’imposta 2023) devono inviarsi al fisco entro il 16 marzo 2024 (ovvero 18 marzo essendo il 16 di sabato).

Il Modello 770, dunque, da molti è ritenuto un adempimento superfluo che si potrebbe evitare. Dello stesso parere non è mai stato il legislatore il quale, tuttavia, adesso tuttavia, mostra una certa apertura.

In dettaglio, secondo quanto prevede l’art. 16 decreto Semplificazioni, a partire dal Modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) è possibile, per i sostituti d’imposta, in via facoltativa, evitare di fare tale dichiarazione laddove invieranno all’Agenzia Entrate periodicamente gli stessi dati che andrebbero al quadro ST del modello dichiarativo.

Una chance questa che inizialmente sarà riservata solo ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5. Inoltre la scelta di aderire alla novità sarà con comportamento concludente e vincolante per l’intero anno d’imposta. Tutte le modalità attuative dovranno essere definite con apposito provvedimento delle Entrate.

Insomma il legislatore permetterà di non fare il 770 ma allo stesso tempo, per chi farà questa scelta, scatterà un obbligo di invio periodico dei dati.

Siamo sicuri che si tratta di una semplificazione? Sembra più un raddoppio di adempimento piuttosto che eliminazione.

Riassumendo…

  • il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta
  • il decreto Semplificazioni (art. 16) prevede la possibilità, dal Modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) di evitare l’invio del modello
  • la scelta sarà facoltativa e richiede che periodicamente i datori di lavoro inviino all’Agenzia Entrate i dati che finirebbero al quadro ST del modello dichiarativo
  • inizialmente la novità interesserà solo i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5.