Il Modello 730/2024 si presenta con diverse novità rispetto allo scorso anno. Debutta, ad esempio, la possibilità di utilizzare il 730 nella formula “senza sostituto d’imposta”, anche laddove in realtà c’è il sostituto che possa fare il conguaglio del debito/credito che ne deriva. Inoltre si possono dichiarare redditi che, fino allo scorso anno, erano dichiarabili solo con il Modello Redditi.
Al quadro dedicato ai crediti d’imposta, l’Agenzia Entrate considera come debutto alcuni bonus. Si tratta dei seguenti:

  • credito d’imposta mediazioni;
  • credito d’imposta per negoziazione e arbitrato;
  • credito d’imposta contributo unificato.

Ricordiamo che la scadenza del Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) è fissata al 30 settembre 2024.

Il precompilato, salvo proroghe, sarà disponibile dal 30 aprile 2024.

I tre crediti d’imposta

Alle parti di controversie civili e commerciali che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione (bonus mediazione).

Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.

Si tratta di crediti utilizzabili nel limite complessivo di 600 euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di 2.400 euro. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso e comunque fino a 250 euro (bonus negoziazione e arbitrato).

Infine, quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.

Si tratta del bonus contributo unificato, riconosciuto nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro.

I tre bonus “debuttanti”: indicazione nel 730/2024

Il riconoscimento dei predetti tre bonus non è automatico. Per averli bisogna fare domanda tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.

Lo stesso Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante. Il beneficio non da luogo a rimborso ma può utilizzarsi in dichiarazione redditi o in compensazione nel Modello F24.

L’indicazione nel Modello 730/2024, con riferimento ai crediti d’imposta riconosciuti per l’anno d’imposta 2023, avviene al quadro G (rigo G15) con:

  • codice 16 per il bonus mediazione;
  • codice 17 pe il bonus negoziazione e arbitrato;
  • codice 18 per il bonus contributo unificato.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili in dichiarazione redditi a riduzione dell’imposta o anche in compensazione nel Modello F24.

Riassumendo…

  • nel 730/2024 trovano spazio il bonus mediazione, il bonus conciliazione e il bonus contributo unificato
  • l’indicazione al rigo G15 rispettivamente con il codice 16, 17 e 18
  • si utilizzano a diminuzione dell’imposta o anche in compensazione nel Modello F24.