Il 23 dicembre 2020 è stato pubblicato in bozza (con le relative istruzioni) il Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020).

Le istruzioni riportano tra l’altro la data a decorrere dalla quale sarà reso disponibili il Modello 730/2021 precompilato e la data entro cui è da inviarsi il Modello 730/2021 (precompilato o ordinario).

In dettaglio:

  • l’accesso al Modello 730/2021 precompilato sarà disponibile dal 30 aprile 2021
  • la scadenza per la presentazione del Modello 730/2021 (ordinario o precompilato) è fissata (per ora) al 30 settembre 2021.

Come accedere al Modello 730/2021 precompilato

Si può accedere al Modello 730 precompilato direttamente nell’apposita area dedicata disponibile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (tramite SPID o CNS) oppure ci si può rivolgere ad un intermediario (ad esempio un CAF) conferendo apposita delega o anche al proprio sostituto d’imposta se questi presta assistenza fiscale.

Premesso che per il contribuente, per il quale l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello 730 precompilato non sussiste alcun obbligo di utilizzarlo (si può presentare la dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 ordinario o Modello Redditi PF ordinario), questi se decide di avvalersene può:

  • accettare il modello così come predisposto dall’Amministrazione finanziaria
  • oppure di modificarlo.

Si consideri che il modello precompilato si considera accettato anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Accettare il Modello 730 precompilato: quali sono i vantaggi?

Accettare il modello senza modificarlo comporta con se un notevole vantaggio in termini di successivi controlli da parte della stessa Amministrazione.

Come si evince, infatti, dalle istruzioni al modello dichiarativo:

  • laddove si dovesse accettare il 730 precompilato, direttamente o tramite il proprio sostituto, senza apportarvi modifiche, non scatteranno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai documenti che attestano le spese già indicate (spese sanitarie, interessi mutuo, spese universitarie, spese funebri, spese di ristrutturazione condominiale, ecc.)
  • nel caso in cui, invece, il 730 precompilato, con o senza modifiche, lo si presenti tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

Resta fermo che l’Amministrazione finanziaria potrà, comunque, effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (come ad esempio l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).

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