Il superbonus del 110% spetta per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022. Nel prossimo 730/2021 dovranno essere indicate le spese pagate nel 2020. Considerato ciò, il 730/2021 si è già adeguato alla novità del superbonus con un’apposita sezione. Le spese dovranno essere indicate in dichiarazione, nel quadro E, solo laddove il contribuente non opti per la cessione della detrazione o, con il consenso del fornitore, per lo sconto in fattura.

Il superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato introdotto dal D.L.

34/2020, decreto Rilancio.

Inizialmente erano agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha prorogato il superbonus fino al 30 giugno 2022. A determinate condizioni la proroga vale per tutto il 2022.

Le spese ammesse al superbonus sono quelle sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico. Interventi che devono essere effettuati su immobili residenziali. Anche gli immobili di impresa sono agevolati laddove fanno parte di un condominio residenziale oggetto di lavori e solo per gli interventi trainanti.

Sono considerati tali gli interventi di:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • antisismici.

Se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Per gli interventi di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Edifici agevolati

Per aver diritto al superbonus, gli interventi devono essere realizzati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Soggetti beneficiari

Il superbonus 110% può essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • condomìni»;
  • «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Il superbonus 110% al debutto nel 730/2021

Considerato che sono agevolate le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, nel prossimo 730/2021, periodo d’imposta 2020, dovranno essere indicate le spese 2020 ammesse al superbonus 110%.

Quale sezione del 730/2021 dovrà essere compilata per indicare il superbonus 110%?

Le spese detraibili al 110% devono essere indicate nel quadro E, sezione IV ” Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus”.

Nella colonna 1 deve essere indicato il tipo di intervento effettuato. Difatti, deve essere indicato il codice intervento riportato nelle istruzioni di compilazione.

Attenzione, la colonna 6 “110”,

va barrata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da ‘2’, a ‘7’ e da ‘12’ a ‘14’ e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.

d. trainanti, individuati dai codici ‘30’, ‘31’, 32 e 33.

Posso prima effettuare gli interventi trainati e poi quelli trainanti? 

Non è possibile. Le spese sostenute per gli interventi trainati o secondari, devono essere  ricomprese nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Dunque, ai fini del Superbonus 110%:

  • le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,
  • mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti

Il 730 deve essere compilato se anziché per la detrazione opto per lo sconto o la cessione della detrazione? 

Il 730/2021, va compilato solo se il contribuente non ha optato per la cessione della detrazione o, con il consenso del fornitore, per lo sconto diretto in fattura. In tale ultimo caso il contribuente non è tenuto a sostenere alcun esborso economico.

Dunque la compilazione è necessaria solo in caso si benefici della detrazione in dichiarazione dei redditi.