Uno dei principali vantaggi per chi presenta il Modello 730 (ordinario o precompilato) con l’indicazione del sostituto d’imposta è quello di ottenere il rimborso del credito d’imposta (che deriva dal prospetto di liquidazione 730-3), direttamente sul cedolino paga o cedolino pensione. Stessa cosa dicasi in caso di debito d’imposta (che sarà trattenuto in busta paga o sulla rata di pensione)

Ricordiamo che il legislatore prevede anche la possibilità di presentare il Modello 730 nella formula “senza sostituto d’imposta”.

Cosa questa che quest’anno è ammesso anche nel caso il cui il sostituto in realtà esiste (e ciò in considerazione dell’emergenza Covid-19). Il tutto sempre e solo nell’ipotesi che il dichiarante si trovi nelle condizioni previste per poter presentare la denuncia reddituale mediante il modello dichiarativo in commento.

In sede di premessa riteniamo altresì utile ricordare le date più importanti legate al Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019):

  • 5 maggio 2020 – è stato reso possibile accedere al Modello 730/2020 precompilato;
  • 14 maggio 2020 – da questa data è stato reso possibile accettare, modificare ed inviare il Modello 730/2020 precompilato;
  • 22 giugno 2020 – ultimo giorno per annullare il Modello 730/2020 precompilato già inviato;
  • 30 settembre 2020 – ultimo giorno per l’invio del Modello 730/2020 (precompilato o ordinario);
  • 26 ottobre 2020 (il 25/10 è domenica) – ultimo giorno per, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo (la presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata);
  • 10 novembre 2020 – ultimo giorno per presentare all’Agenzia delle entrate il 730 correttivo (di tipo 2) direttamente tramite l’applicazione web.

Vogliamo inoltre ricordare che il Modello 730 precompilato si considera “accettato”, tra l’altro, anche quando vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio.

Modello 730/2020: le strade per correggere i dati del sostituto d’imposta

Se c’è sostituto d’imposta che può effettuare conguaglio in busta paga o cedolino pensione, dunque, è importante indicare nel Modello 730/2020 nel relativo quadro, in modo corretto i dati di quest’ultimo, poiché in caso di errori l’operazione di conguaglio non potrà avvenire.

Ad ogni modo laddove si dovessero commettere errori nulla è compromesso, poiché è, comunque, data la possibilità di effettuare correzioni. Ma andiamo nel dettaglio.

Come si evince dalle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo in commento:

  • se il contribuente, dopo aver inviato il Modello 730/2020 si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre (che slitta al 26/10 essendo il 25 una domenica) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
  • se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre (che slitta al 26/10) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Se si dovesse lasciar trascorrere la data del 25 ottobre senza fare le suddette correzioni, il contribuente avrà come strada alternativa la presentazione del Modello Redditi PF/2020 correttivo nei termini (se presentato entro il 30 novembre 2020) o integrativo (da potersi presentare entro il 31 dicembre 2020). In questi casi, tuttavia, egli perderà il vantaggio di ricevere il rimborso del credito o la trattenuta del debito in busta paga o cedolino pensione, in quanto se c’è credito questi sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (potrà passare del tempo prima di riceverlo) mentre se c’è debito, questi dovrà essere pagato dal dichiarante con F24 (peraltro con sanzione visto che al 30/11 sono anche trascorsi i termini ordinari per il versamento delle imposte).

Si tenga altresì presente che se il contribuente avesse inviato il Modello 730/2020 precompilato e si fosse accorto prima del 22 giugno di errori inerenti ai dati del sostituto, questi poteva entro la citata data procedere ad annullarlo (in modo da inviarne uno nuovo e corretto entro il prossimo 30 settembre).

Modello 730 integrativo di tipo 2 quando il sostituto non può effettuare il conguaglio

Potrebbe poi accadere che, nel caso di presentazione del Modello 730 precompilato, il sostituto d’imposta indicato comunichi all’Agenzia delle Entrate un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. In questo caso, come risulta dalla guida al precompilato delle Entrate, il contribuente riceve dall’Amministrazione finanziaria una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello. In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”
  • inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 senza indicazione del sostituto.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata sarà disponibile fino al 10 novembre 2020. Dopo tale data il contribuente potrà inviare il Modello Redditi PF/2020 (la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2020).