Ai fini del beneficio economico derivante dalla mobilità il lavoro a tempo parziale e a termine sono neutri. I lavoratori che, infatti percepiscono l’indennità di mobilità spesso si chiedono se è possibile accettare un determinato tipo di rapporto di lavoro senza perdere il diritto all’indennità di mobilità o subire una riduzione del trattamento economico della stessa.   Nella maggior parte dei casi accettando un lavoro si perde il diritto al trattamento economico della mobilità o a una riduzione dello stesso, ma bisogna fare un distinguo molto importante al riguardo.

 

Come si prolunga la mobilità

La legge 223 del 1991 nell’articolo 8 commi 6 e 7 prevede che un lavoratore che percepisce indennità di mobilità possa accettare un lavoro subordinato part time (anche a tempo indeterminato) o a tempo determinato ottenendo la sospensione del trattamento di mobilità (previa comunicazione dell’avvenuta assunzione entro 5 giorni dalla stessa). In questo caso le giornate di lavoro prestate non saranno computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento producendo uno slittamento della data di fine prestazione che, però, non può essere superiore alla durata della prestazione stessa. In questo modo alla fine del contratto di lavoro il lavoratore può presentare domanda di ripristino dell’indennità di mobilità fruendo del periodo di cui non aveva beneficiato.   Facendo un esempio pratico: se un lavoratore ha diritto a 24 mesi di indenità di mobilità ma dopo tre mesi di fruizione viene assunto con contratto a tempo determinato per 6 mesi, al termine del contratto potrà fruire dei restanti 21 mesi di indennità di mobilità di cui non ha beneficiato prima dell’assunzione a tempo determinato. Solo nel caso che il lavoratore si rioccupi, nel periodo di indennità di mobilità per un periodo superiore a quello del trattamento potrà fruire soltanto dei mesi non beneficiati meno l’eccedenza.   Facendo un esempio pratico: un lavoratore che può beneficiare di 12 mesi di indennità di mobilità dopo 2 mesi viene assunto con più contratti a tempo determinato per un periodo totale di 14 mesi, al termine dei contratti non potrà più fruire di 10 mesi di indennità di mobilità poichè il lavoro effettuato ha prodotto un’eccedenza rispetto a quello della mobilità di 2 mesi; gli resteranno soltanto 8 mesi fruibili di mobilità.

  Per non perdere alcun giorno indennizzabile della mobuilità bisogna ricordartsi che

  • Per mobilità di 12 mesi non si possono lavorare con contratti a tempo determinato più di 12 mesi
  • Per mobilità di 18 mesi non si possono lavorare con contratti a tempo determinato più di 18 mesi
  • Per mobilità di 24 mesi non si possono lavorare con contratti a tempo determinato più di 24 mesi

E così via.   Se il lavoratore si rioccupa per periodi superiori a quelli sopra esposti la durata della mobilità si riduce di un periodo corrispondente a quello eccedente la durata massima.