Alle lavoratrici quali libere professioniste, lavoratrici autonome, imprenditrici agricole e lavoratrici con rapporto co.co.co., che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità stesso.

Difatti, è riconosciuta un’indennità di maternità allungata.

A prevederlo è la bozza della Legge di bilancio 2022.

L’indennità di maternità

L’articolo 68, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 dispone che «Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.

402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1».

Anche alla professioniste iscritte ad una cassa di previdenza privata, è riconosciuta l’indennità di maternità.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti.

Indennità di maternità allungata: le previsioni della Legge di bilancio 2022

Nella bozza della Legge di bilancio 2022, licenziata ieri dal Governo, è stata prevista un’indennità di maternità allungata.

Nello specifico, alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (libere professioniste, lavoratrici autonome, imprenditrici agricole e donne con rapporto co.co.co.), che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione Istat, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Dunque, è riconosciuto un ulteriore periodo di indennità di maternità. Per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità stesso.

Valgono sempre le regole ordinarie di tassazione.

Nello specifico, si applicano le regole dell’art.6 del DPR 917/86, TUIR.

Da qui:

  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
  • costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Tali regole, valgono anche per l’indennità di maternità allungata, di cui alla Legge di bilancio 2022.