Con la nascita di un figlio le lavoratrici, oltre al periodo di maternità, hanno diritto anche ai riposi per allattamento e secondo le nuove disposizioni possono essere riconosciuti sia alla madre che al padre. I riposi per allattamento consistono in permessi di due ore se l’orario lavorativo è uguale o superiore a sei ore lavorative giornaliere; un’ ora di permesso al giorno se l’orario lavorativo giornaliero è inferiore a sei ore.

Il riposo per allattamento è retribuito ed è coperto da contribuzione figurativa, viene concesso alle mamme dopo il parto, se si adotta un bambino o si riceve in affidamento, la loro durata temporale corrisponde al compimento di un anno del bambino o dell’ingresso nella famiglia adottiva o affidataria.

Pausa pranzo o buoni pasto nel periodo di allattamento

Un recente interpello del Ministero del Lavoro n. 2/2019 ha chiarito un punto cruciale delle lavoratrici madre e la pausa pranzo e il suo riconoscimento.

Nell’interpello viene chiarita la tutela nei confronti della lavoratrice madre con i riposi dell’allattamento per poter accudire il bambino nel primo anno di vita. Chiarisce che la pausa mensa è indispensabile al lavoratore per recuperare le energie e per la consumazione del pasto per poter proseguire in modo corretto la giornata lavorativa.

Inoltre, precisa che la pausa pranzo colloca la lavoratrice fisicamente sul posto di lavoro, viene infatti definita come un “intervallo” diviso nell’orario di lavoro. Quindi, il diritto alla pausa pranzo o ai buoni pasto, si acquisisce quando effettivamente la lavoratrice dopo la pausa riprenda l’attività lavorativa. Questo concetto era stato già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni dei buoni pasto pubblicate nel 2013.

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