Riportiamo il quesito arrivato in redazione:

Io e mio marito stiamo comprando casa in cui poi andremo a vivere (ora siamo in affitto). Per l’acquisto stipuleremo un contratto di mutuo. Premesso che io sono un’insegnante di ruolo mentre mio marito è libero professionista in regime forfetario, sono a chiedere se in questo caso, ai fini della detrazione degli interessi passivi sul mutuo, conviene farlo cointestato?

Gentile lettore,

Il legislatore, ammette, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori.

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia destinato a propria abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (quindi, ad esempio, si può anche essere proprietari al 50% della casa ed intestatari al 100% del mutuo destinato all’acquisto della predetta casa).

Perché nel regime forfetario con conviene cointestare il mutuo?

In caso di mutuo cointestato tra più soggetti ogni cointestatario può usufruire della detrazione esclusivamente per la propria quota di interessi, salvo che l’uno sia fiscalmente a carico dell’altro.

In altri termini, in caso, ad esempio, di cointestazione del mutuo tra marito e moglie per la casa in comproprietà, ognuno dei due può fruire della detrazione sul 50% degli interessi. Se però la moglie è a carico del marito quest’ultimo potrà godere della detrazione anche per la quota della moglie.

Detto ciò, per rispondere al quesito del nostro lettore, dobbiamo ricordare che il contribuente che agisce in regime forfetario, non può detrarre dall’imposta sostitutiva che paga, gli oneri personali (spese sanitarie, interessi mutuo abitazione principale, ecc.).

Ciò, appunto, perché questi è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF. La parte non detraibile di questi oneri è persa e non può nemmeno essere goduta dall’eventuale coniuge.

Dunque, salvo che il marito in questione non risulti a carico fiscalmente della moglie, non conviene cointestare il mutuo, altrimenti il 50% degli interessi detraibili di competenza del marito potrebbero andare persi.

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