Sono un cittadino italiano che attualmente vive e risiede in Italia. Stavo pensando di trasferirmi all’estero e sto muovendomi in tal senso. Vorrei acquistare casa già ora nel Paese in cui vorrei andare (Francia). Ho contattato la mia banca per avere un mutuo a tal fine e la banca mi ha dato esito favorevole. Quindi, ora acquisterei casa in Francia con il mutuo e poi il prossimo anno trasferirei la residenza in questa nuova abitazione (che pertanto diventerebbe la mia nuova abitazione principale). Vorrei, dunque, sapere se potrò portare in detrazione gli interessi del mutuo visto che questi è destinato all’acquisto di un un’immobile che non si trova in Italia.

Gentile lettore,

Per un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, l’art.

15 del TUIR, riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Come si evince dalla Circolare n. 19/E del 2020, la detrazione fiscale in commento spetta solo per i mutui ipotecari destinati per l’acquisto dell’unità immobiliare che dovrà essere destinata come “abitazione principale” dell’acquirente e del suo nucleo familiare. Per i mutui stipulati dal 1993 tale destinazione dovrà avvenire “entro un anno dall’acquisto”. Nella suddetta circolare si legge altresì che:

L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita”.

Detrazione per interessi del mutuo: la definizione di abitazione principale

Per rispondere al suo quesito, dobbiamo soffermaci sulla definizione di abitazione principale ai fini IRPEF. Nella stessa Circolare n.

19/E del 2020 a questo proposito è detto che:

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. L’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia. Pertanto, la detrazione non spetta se il mutuo è contratto per l’acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero”.

Ne consegue che, nel suo caso, poiché l’immobile che sarà destinato ad abitazione principale (ed al cui acquisto il muto è finalizzato) è situato fuori dal territorio Italiano, non si potrà godere della detrazione fiscale. Ciò è confermato anche nelle istruzioni ministeriali al Modello 730/2020 e Redditi PF/2020 dove è detto che lo sgravio fiscale in esame spetta solo ma solo “con riferimento ad immobili situati in Italia”.

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