Cambiano le regole per l’indennità di malattia Inps per i lavoratori autonomi. L’Istituto di previdenza sociale con la circolare numero 141 del 2019, che recepisce il decreto 101 del 3 settembre 2019, ha ampliato le tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla gestione separata.

L’estensione della tutela previdenziale per il lavoro atipico è quindi estesa, a partire dal 5 settembre 2019, anche alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata Inps:

  • lavoratori a partita IVA non iscritti a Casse private
  • collaboratori coordinati e continuativi
  • amministratori di srl
  • lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5 mila euro

Il decreto del governo si inserisce nel più ampio quadro di estensione della tutela previdenziale a favore di tutti quei lavoratori che sono iscritti alla gestione separata Inps e che sono in progressivo aumento nel nostro Paese.

Requisiti richiesti

Fra i requisiti richiesti per avere diritto alle tutele di malattia, i collaboratori devono avere alla data di entrata in vigore del decreto legge (05/09/2019) almeno un mese di contributi versati nella gestione separata Inps nei dodici mesi precedenti e non più tre mesi come in precedenza. La novità mira a tutelare maggiormente i lavoratori saltuari e intermittenti. Resta inalterato il reddito richiesto dell’anno solare che precede la malattia o il ricovero e che non deve superare il 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero per lo stesso anno (per il 2019 è pari a 71.780,1 euro).

Indennità economica per degenza ospedaliera

E veniamo all’indennità economica riconosciuta per degenza in ospedale. A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame – recita la circolare Inps –  la misura dell’indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Di conseguenza, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n.

335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Indennità economica per malattia

La misura della prestazione – si legge nella circolare Inps – è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

  Indennità per malattie gravi e terapie oncologiche

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.