Nuovi minimali retributivi per malattia, maternità e tubercolosi. L’Inps ha aggiornato i livelli di retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità spettante ai lavoratori dipendenti.

Con la circolare numero 55 del 20 aprile 2020, l’Inps ha aggiornato per il 2020 la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni. L’aggiornamento, come di consueto, avviene sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.

Nuovi minimali per il 2020 per lavoratori dipendenti

La variazione riguarda i lavoratori ai quali si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente o quelli fissi da prendere a riferimento per le prestazioni tubercolari già illustrati con la Circolare Inps 5/2020. Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto – si legge nella circolare Inps – i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2020, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a 48,98 euro. Anche per le prestazioni di maternità, malattia e Tbc a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato il minimale per il 2020 cambia e passa a 43,57 euro. Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni le prestazioni economiche non sono ancora state aggiornate (si attende apposita circolare Inps) e per il momento vengono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per l’anno 2020, si terrà conto ancora del reddito stabilito per l’anno 2019 pari a 58,62 euro.

Lavoratori domestici

Una delle classi di lavoratori maggiormente interessate alla variazione retributiva è quella dei domestici (colf e badanti in particolar modo).

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • 7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro;
  • 8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 euro e fino a 9,86 euro;
  • 9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;
  • 5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratori autonomi

E veniamo alle variazioni retributive che interessano i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori. Per il 2020 il calcolo dell’indennità di malattia, maternità variano a seconda della categoria di lavoratori. Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali è di 43,57 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2020 per la qualifica di operaio dell’agricoltura. Per gli artigiani e i commercianti, tale importo sale a 48,98 euro. Per i pescatori autonomi, infine, la retribuzione per il 2020 passa a 27,21 euro.

Parasubordinati

Cambiano anche le retribuzioni di riferimento per tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps a cui spetta l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Nel 2020 per l’indennità di malattia giornaliera si ha diritto a 22,59 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione; si sale a 33,88 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8, per arrivare a 45,17 euro se le mensilità sono da 9 a 12. In caso di degenza ospedaliera, invece, l’indennità va da un minimo di 45,17 euro (con accrediti contributivi da 1 a 4 mesi), a 67,76 euro (accrediti per 5-8 mesi), fino a un massimo di 90,35 euro (da 9 a 12 mesi).