Buonasera, cortesemente vorrei chiederle un chiarimento, ho letto il suo articolo: Malattia depressiva, l’esonero visita fiscale con il codice “E”, anche per andare al mare? Inerente alla LETTERA E per esenzione dalle visite fiscali per malattia depressione.
Bene : ho Invalidità del 55% anche causata da mobbing/ dimensionamento con relativa depressione e denunce all Inail e all’Asl. Sono a casa in malattia ( dipendente privato) per grave depressione stato d ansia con trattamenti da psicologo e psichiatra. Seguendo il suo articolo ho chiesto al mio medico curante e successivamente all INPS dove inserire questa lettera E nel certificato telematico: entrambi mi rispondono che non sanno cosa sia.

Per favore mi potrebbe indicare legge, articolo  a cui fare riferimento? La ringrazio e in attesa porgo cordiali saluti

Esonero visita fiscale per malattia depressiva

L’Inps, chiarisce che il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti, quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. L’esonero è possibile nei seguenti casi, distinti tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

Per lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati

L’Inps ha chiarito che possono avere l’esonero delle fasce di reperibilità sono i lavoratori che si trovano in determinate situazioni certificate, a valutare l’esonero dovrà essere il medico curante che dovrà barrare sul certificato la casella di appartenenza e nelle note dovrà motivare l’esonero.

Per i dipendenti pubblici:

  • nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • quando dipende da infortunio sul lavoro;
  • malattie accertate per causa di servizio riconosciuta (patologie rientranti nella Tabella E)
  • stati patologici inerenti alla patologia invalidante al 67%.

Per i dipendenti privati

  • nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • quando dipende da infortunio sul lavoro;
  • stati patologici inerenti alla patologia invalidante al 67%

Conclusione

Se la sua patologia, rientra nella patologie invalidanti, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, il medico può barrare la casella di esonero specifico, nel certificato medico per malattia, nelle note specificare la patologia invalidante.