Con la circolare n. 15127/2021, il Ministero della Salute ha voluto offrire ulteriori chiarimenti circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid. Le nuove indicazioni fornite riguardano in particolare la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e tenuto conto di quanto stabilito dal Protocollo siglato il 6 aprile per “il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Malattia Covid, come funziona il reintegro dei lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid, il Ministero ha prima di tutto distinto soggetti asintomatici e soggetti sintomatici gravi e lievi.

Nello specifico, rientrano tra i lavoratori con sintomi gravi coloro che:

  • si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave;
  • potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria;
  • sono stati ricoverati in terapia intensiva, che possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

In questi casi, spetta al medico competente, ove nominato e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettuare la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione dopo la guarigione. Spetterà allo stesso valutare anche profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Malattia Covid, come funziona il reintegro dei lavoratori asintomatici e sintomatici lievi

I lavoratori risultati positivi al Covid, e che presentano sintomi di malattia diversi da quelli indicati come “gravi”, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa degli stessi. Il reintegro deve essere però accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo, invece, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore, ai fini del reintegro, è tenuto ad inviare – anche in modalità telematica – la certificazione di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Malattia Covid, come funziona il reintegro dei lavoratori positivi di lungo termine

Secondo gli ultimi studi scientifici, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, il Ministero della Salute ha specificato che: “ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”.

In questo caso il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Mentre il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.