Il bonus 110%, come noto, spetta per spese sostenute a fronte di lavori c.d. trainanti e trainati specificamente individuati dall’art. 119 del decreto Rilancio.

È stato domandato all’Agenzia delle Entrate se tra le spese agevolabili rientrano anche quelle per lo studio di fattibilità dei lavori. Si tratta dello studio “preliminare” eseguito dal tecnico circa la “fattibilità” degli interventi e, quindi, se sussistono tutti i requisiti tecnici ed edilizi per i lavori da fare.

Bonus 110%: le spese extra ammesse

Tra le spese ammesse al bonus 110% (vedasi anche la Circolare n. 24/E del 2020) rientrano anche quelle sopportate in relazione agli interventi stessi, a condizione, tuttavia, che questi ultimi siano effettivamente realizzati.

Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Spese per lo studio di fattibilità dei lavori: i requisiti per il 110%

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 480 del 15 luglio 2021, tra le spese ammesse al bonus 110% rientrano anche quelle sostenute per lo studio di fattibilità e ciò in quanto trattasi di

spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori.

Resta fermo che affinché anche tale onere rientri nel bonus 110%, è necessario che:

  • l’intervento oggetto di studio sia poi effettivamente realizzato
  • la parcella del professionista incaricato allo studio di fattibilità sia pagata con bonifico parlante, ossia quello da cui si evince:
    • la causale di versamento (a tale scopo si possono utilizzare i bonifici già predisposti da banche e poste per il bonus ristrutturazione o ecobonus)
    • il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus
    • i dati fiscali del professionista che ha realizzato lo studio.

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