In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, i beneficiari del superbonus 110%, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in favore di soggetti terzi quale l’impresa che ha effettuati i lavori o anche banche e altri intermediari finanziari.

E’ lecito chiedersi se la cessione possa avvenire anche in favore di un familiare, anche non convivente.

La cessione o lo sconto in fattura per il superbonus 110%

In virtù delle previsioni di cui all’art.

121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, i beneficiari delle detrazioni edilizie quali superbonus 110%, bonus ristrutturazione, bonus sfacciate ecc, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi (per quote annuali a riduzione dell’Irpef), possono optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle entrate. In via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Le modalità di comunicazione sono state individuate dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento, Prot. n. 283847/2020 dell’8 agosto 2020.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi ammessi al superbonus 110%,  gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

E’ ammessa la cessione ad un familiare anche non convivente?

Analizzando la norma che ammette la cessione del superbonus 110%, così come per le altre detrazioni edilizie, non si rilevano limitazioni nei soggetti in favore dei quali può essere disposta la cessione del credito. Da qui, la cessione può essere disposta anche in favore di chi non è parte del rapporto che ha generato la detrazione ossia anche in favore di chi è estraneo ai lavori.

Dunque, il credito può essere ceduto in favore di soggetti terzi quali familiari anche non conviventi, privati, imprese, banche ecc.

Le stesse indicazioni valgono per il bonus ristrutturazione e gli altri bonus.