Il calcolo degli importi da versare ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n°197/2022) potrebbe creare qualche problema al contribuente. Il rischio che vengano commessi errori nei versamenti, con pagamenti carenti, è dietro l’angolo.

Infatti, il problema principale potrebbe essere la corretta individuazione del valore della lite; valore rispetto al quale dovranno essere effettuati i versamenti entro il prossimo 2 ottobre.

A tal proposito, nel corso dello speciale Telefisco, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se anche per la definizione delle liti tributarie trova applicazione il lieve inadempimento?

Vediamo qual è stata la risposta dell’Agenzia delle entrate.

La definizione delle liti tributarie pendenti

Quando si parla di definizione agevolata delle liti pendenti, si fa riferimento alla sanatoria prevista dai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Per effetto della sanatoria,  le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.

L’attenzione va posta sul concetto di valore della controversia.

A tal proposito, per valore della controversia, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Si veda l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nonché la circolare n°2/2017.

Proprio rispetto al valore della controversia, il contribuente deve individuare l’importo da versare per chiudere la lite con il Fisco in maniera agevolata.

In particolare, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
  • del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Come anche ribadito dall’Agenzia delle entrate nella sezione web dedicata alla definizione delle liti pendenti:

Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.

Considerato che giorno 30 cade di sabato, la scadenza è spostata a lunedì 2 ottobre.

Definizione delle liti. Si applica il lieve inadempimento? (Speciale Telefisco)

In base a quanto detto finora, entro il 2 ottobre, il contribuente interessato a definire la lite, dovrà non solo presentare istanza di definizione ma anche pagare il totale dovuto o la prima rata.

La rateizzazione, ammessa quando l’importo a debito supera i mille euro, può avvenire:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero
  • in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile (articolo 1, comma 194, legge n. 197/2022).

Per entrambe le opzioni le prime tre rate scadono al: 30 settembre, la prima; 31 ottobre, la seconda; 20 dicembre, la terza.

Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Se, invece, opta per la rateazione su 54 rate, le successive 51 rate mensili andranno pagate entro rate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Potrebbe succedere che il contribuente all’atto della presentazione della domanda sbagli a calcolare l’importo da versare.

Cosa succede in questi casi? Ebbene nel corso dello speciale Telefisco del 20 settembre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che trova applicazione il c.d. lieve inadempimento. Dunque piccoli ritardi o lievi carenti versamenti non impatteranno sulla chance di definizione agevolata.

L’Agenzia delle entrate è andata anche oltre, affermando che ogni ufficio dovrà verificare il comportamento tenuto dal contribunete e laddove questo sia in linea con la volontà di definire la definizione agevolata questa non dovrà essere negata neanche in caso di errori calcolo dell’importo dovuto che vanno oltre il lieve inadempimento.

Riassumendo.

  • Entro il 2 ottobre chi vuole sfruttare la definizione agevolata delle liti pendenti dovrà presentare domanda e pagare il dovuto;
  • il calcolo del totale da versare deve essere effettuato tenendo conto del valore della controversia;
  • eventuali versamenti parziali nei limiti del lieve inadempimento non faranno decadere la definizione della lite.