I fisco non è poi sempre così cattivo verso i contribuenti. In alcuni casi è più clemente. Più accomodante. Si pensi a quando ammette il ravvedimento operoso, oppure la rottamazione cartelle o ancora la definizione agevolata avviso bonari. Non meno importante è il c.d. lieve inadempimento.

Lo dice la parola stessa. Si verifica lieve inadempimento quando il contribuente non adempie a qualcosa e per il fisco questo NON adempimento è “lieve”, ossia di piccolo conto e permetterà al contribuente stesso di non decadere da eventuali benefici legati all’adempimento stesso.

Ma cos’è in dettaglio questo lieve inadempimento e quando si verifica?

Come funziona il lieve inadempimento

Il lieve inadempimento è disciplinato dall’art. 15-ter DPR n. 602 del 1973. Secondo la legge non si decade dai benefici nel caso di:

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni
  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

E’ in ogni caso il legislatore che decidere quando si può applicare il lieve inadempimento. Ad esempio, è ammesso il lieve inadempimento nella definizione agevolata avvisi bonari prevista dalla legge di bilancio 2023.

Proprio con riferimento a questa definizione agevolata, quindi, significa che se il contribuente omette di pagare o tarda a pagare il dovuto oltre i limiti previsti dal lieve adempimento, il beneficio NON si perfeziona e l’Agenzia delle Entrate procederà con l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute dal contribuente.

I 5 giorni di tolleranza nella sanatoria cartelle

Il lieve inadempimento non deve essere confuso con i c.d. 5 giorni di tolleranza applicabili, ad esempio, nell’ambito della rottamazione cartelle.

In pratica è stabilito che se chi aderisce alla sanatoria cartelle non dovesse pagare il dovuto entro il termine di scadenze, può farlo ancora entro i 5 giorni successivi. Laddove non si dovesse pagare nemmeno entro i 5 giorni, allora ci sarà la decadenza dalla rottamazione.

Conseguenza sarà che il contribuente sarà chiamato a pagare tutta la cartella, inclusi gli importi che grazie alla sanatoria si sarebbero azzerati.

I 5 giorni di tolleranza sono quelli previsti dall’art 3 comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.