Un lieve inadempimento non farà decadere dalla definizione agevolata avvisi bonari prevista dalla manovra di bilancio 2023.

Ma cos’è il lieve inadempimento? Quando si può parlare in questi termini?

Prima di rispondere alle domande, è necessario soffermarsi sul funzionamento della definizione agevolata avvisi bonari. Si tratta, in sintesi, della possibilità, per il contribuente, di pagare l’importo che risulta dall’avviso bonario ricevuto godendo di una sanzione ancore più favorevole rispetto alla sanzione ordinaria. Una sanzione che scende al 3% rispetto al 10%.

È possibile godere di questo beneficio con riferimento agli avvisi bonari aventi ad oggetto gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate ha tracciato l’esatto perimetro applicativo della definizione agevolata avvisi bonari nella Circolare n. 1/E del 2023.

I tempi per pagare

Per avere l’agevolazione è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3% devono essere pagate:

  • in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento dell’avviso bonario originario o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti
  • in caso di scelta per il pagamento rateale
    • la prima rata deve essere versata entro i predetti 30 oppure 90 giorni
    • le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Il lieve inadempimento nella definizione agevolata avvisi bonari

Attenzione però a chi non rispetta le regole, perché poi decade dalla definizione agevolata avvisi bonari e dovrà pagare la sanzione piena.

Esiste, tuttavia, ancora un modo per salvarsi, grazie al c.d. lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter DPR n. 602 del 1973. In sostanza il legislatore dice che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni
  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

Resta fermo, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Laddove, il contribuente omette di pagare o tarda a pagare oltre i limiti previsti dal lieve adempimento, la definizione agevolata avvisi bonari non si perfeziona. L’Agenzia delle Entrate, quindi, procederà con l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute dal contribuente. Pertanto, questi riceverà la cartella di pagamento con l’applicazione della sanzione piena di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Trovi qui cosa fare se si riceve una cartella di pagamento nel 2023.