Gentilissima Signora Patrizia,

Le chiedo una breve consulenza:

ho chiesto alla mia azienda la trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo pieno (full time) in rapporto a tempo parziale (part time) ai sensi dell’art. 17 del rinnovato CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e dell’art. 8 commi 2 e 4 del D.L.81/2015 (lavoratore che assiste un genitore portatore di handicap di cui all’art. 3, comma 3 Legge 104/92).

Non solo la risposta dell’A.D. è stata negativa, ma addirittura mi ha scritto di fargli sapere che se le problematiche di gestione di mia madre continuano e non riesco a gestirle nel migliore dei modi con i  contratti che lui stipula, per il futuro non mi assumerà più.

La domanda che le faccio e la seguente:

1) può rifiutare categoricamente di trasformare il contratto a chi ha un caso come il mio/

2) può addirittura, stando al mio caso di assistenza a persona handicappata con lex 104, art. 3, comma 3, ammonirmi/intimarmi che se ho difficoltà a conciliare l’assistenza a persona handicappata con il lavoro a tempo pieno, non mi assumerà più….?

Mi faccia sapere per favore anche eventuali possibilità d’impugnazione o denuncia del comportamento del A.D.

Cordialmente.

Il decreto attuativo numero 81 del 15 giugno 2015 ha reso possibile per i soggetti che fruiscono della legge quadro 104/1992 per assistere persone con handicap, poter ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time.

Trasformazione del lavoro in part time

A prevederlo è l’articolo 8 del decreto attuativo che concede il passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale a delle categorie di lavoratori del settore pubblico e privato, affette da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica dell’ASL territorialmente competente.

Non solo chi sia affetto da tali malattie ma anche il lavoratore che si occupa del coniuge, dei figli o dei genitori affetti dalle stesse patologie.

Lo stesso avviene in caso il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3. legge 104/92) che necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Ma l’articolo 8 del decreto 81 non parla di un diritto al part time ma un diritto di priorità. L’azienda, quindi, non è obbligata a concedere la trasformazione del contratto ma solo a dare priorità nel caso in cui si voglia trasformare dei contratti da full time a part time ai dipendenti con diritto di priorità.

Se l’azienda, la momento della richiesta, non ha bisogno di trasformazioni di rapporti di lavoro da full time a part time, non è obbligata a concederle il passaggio.

Sarebbe una violazione dei suoi diritti se concedesse la trasformazione del rapporto di lavoro ad un suo collega non titolare di legge 104 e in quel caso potrebbe impugnare la decisione dell’azienda.

Per quanto riguarda la seconda domanda… purtroppo non è impugnabile lo stesso poiché anche in questo caso non si tratta di discriminazione poiché le ha chiesto solo di farle sapere se non riesce a conciliare l’assistenza a sua madre con i contratti stipulati dall’azienda. Non le ha detto che in quanto titolare di 104 non l’assumerà più ma solo di informarla se non riesce a conciliare gli orari di lavoro con il suo impegno di cura della mamma. Purtroppo non può fare nulla, mi dispiace.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.
Non si forniscono risposte in privato.”