Le neomamme che lavorano hanno la possibilità di fruire di permessi per l’allattamento. Con l’interpello numero 23 del 2015 il Ministero del Lavoro, però, precisa che i riposi giornalieri per allattamento sono un diritto della dipendente e non un obbligo del datore di lavoro. Questo per spiegare che se una dipendente sceglie di rinunciare a tali permessi il datore di lavoro non corre rischi di sanzioni.  

I diritti delle mamme

Accanto al diritto di estensione dal lavoro per il congedo di maternità e per il congedo parentale, esistono anche i riposi giornalieri per allattamento, permessi retribuiti riconosciuti alle mamme lavoratrici dopo il congedo di maternità per tutto il primo anno di vita del bambino che possono essere articolati in questo modo:    

  • per le donne che lavorano fino a 6 ore al giorno spetta un riposo giornaliero di 1 ora
  • per le donne che lavorano più di 6 ore al giorno spettano due riposi di un’ora ciascuno anche cumulabili
  • se la donna fruisce anche dell’asilo nido, o di una struttura similare, messo a disposizione dal datore di lavoro nella sede o nelle vicinanze, i riposi diventano di mezz’ora invece che di un’ora.

  Nell’interpello il ministero chiarisce che i riposi giornalieri sono facoltativi e nel caso che la lavoratrice non intenda fruirne per proprie esigenze, il regime sanzionatorio non può essere applicato al datore di lavoro poiché, a differenza dell’astensione per maternità, che è obbligatoria, la lavoratrice nel caso dei permessi per allattamento può decidere se fruirne o meno.

Solo nel caso che decida