Quota 102 non è cumulabile con i redditi da dipendente o da lavoro autonomo. Il cumulo è ammesso solo per i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui.

Cosa succede se in corso d’anno il limite viene superato?

Ecco tutto quello che c’è da sapere

Quota 102

Potrà andare in pensione con quota 102 chi  entro il 31 dicembre 2022 rispetta i seguenti requisiti: un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (Fonte Inps).

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102, può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata.

L’incompatibilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo

Quando si va in pensione, una delle domande più ricorrenti che si pongono i potenziali pensionati è se sia possibile o meno continuare a lavorare.

E’ ammesso il cumulo tra quota 102 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo?

Ebbene, la risposta è negativa.

Al contrario da quanto previsto per le pensioni di vecchiaia , quota 102 non è compatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Infatti, il comma 3 dell’art.

14 del d.L. 4/2019, dispone che:

La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Se si supera il limite di 5.000 euro

In base alle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n°117/2019,

ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L’Inps verifica l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

Se si supera il limite di 5.000 euro annui, l’Inps dispone:

  • la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e
  • l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Difatti, bisogna prestare attenzione al limite di 5.000 euro.