In attesa di conoscere i possibili sviluppi degli incontri Governo-sindacati, Draghi potrebbe avere un asso nella manica per iniziare ad accontentare le richieste dei sindacati e creare una maggiore armonia nel prosieguo del confronto.

Infatti, il Governo potrebbe essere propenso a rivedere in positivo i paletti sul cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro.

Ecco cosa potrebbe accadere.

Cumulo pensione e reddito da lavoro: l’attuale situazione

Dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (Fonte portale Inps).

Il cumulo per le pensioni di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2009, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

  • sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Tale previsione è contenuta nell’art.19 del D.L. 112/2018.

Sempre dal 1° gennaio 2009, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n.

243 del 2004.

L’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.

Si veda a tal fine la circolare Inps, n°108/2008.

I limiti ancora in essere

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:

  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro
  • autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Non sono rilevanti ai fini della cumulabilità della pensione: i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private; le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudici onorari aggregati e di giudice tributario; le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali percepiti dagli amministratori locali; tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei.

Cosa potrebbe cambiare con la riforma?

Il Governo potrebbe essere propenso a rivedere in positivo i paletti sul cumulo tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro.

Non si conoscono ancora i margini di intervento. Sicuramente si potrebbe intervenire sull’anzianità contributiva e sui requisiti anagrafici di incompatibilità.

Novità potrebbero uscire fuori nelle prossime settimane.