Quando si parla genericamente di “lavori in casa”, spesso a ben vedere si tratta di lavori in giardino. E il dubbio di molti proprietari è a quali bonus danno diritto, in particolare se possono accedere al 110. Come spesso accade la risposta non è univoca nel senso che la categoria di lavori in giardino può includere potenzialmente diversi tipi di interventi, che rientrano in bonus e detrazioni differenti.

In alcuni casi non sussistono dubbi: così ad esempio se parliamo di impianti di irrigazione, semina di piante e pozzi artesiani il contribuente può chiedere il bonus verde.

Ma ci sono altre fattispecie che potremmo considerare “borderline”. In questi casi sorge il dubbio:

Ho diritto al bonus 110 per il rifacimento della pavimentazione esterna del giardino (o per la sostituzione di quella vecchia preesistente?

Dubbi di questo genere giungono tutti i giorni in redazione. Cerchiamo di accorparne qualcuno che rientra nella stessa interpretazione in modo da rispondere a più utenti contemporaneamente.

Quali lavori in giardino sono considerati ristrutturazione straordinaria

Sostituire la vecchia pavimentazione del giardino cambiando ad esempio i materiali o anche metterne una nuova dove prima c’era prato o erba sicuramente non danno diritto al bonus verde perché vanno proprio contro a quella che è la ratio della normativa. Di fatto si cementifica invece di ampliare l’area verde. Sono però considerati interventi di manutenzione straordinaria negli spazi esterni privati. Così ad esempio anche l’eventuale apposizione del passo carrabile in corrispondenza del nuovo viale di accesso pavimentato. Ed è uno scenario analogo a quello che abbiamo già esaminato, in risposta ad altri utenti, in merito alla possibilità di usufruire del bonus 110 per la recinzione del muro di cinta.

Il giardino come accesso autonomo all’abitazione per il 110

A seguito degli aggiornamenti normativi, l’Agenzia delle Entrate si è trovata a chiarire che si può si può rilevare l’accesso autonomo di un’abitazione dall’esterno qualora, ad esempio, all’immobile si acceda direttamente da strada, pubblica, privata o anche da passaggio.

In quest’ultima accezione rientrano appunto anche giardini e cortili comuni al condominio e non esclusivo. Nel caso di specie il giardino, insistente su un terreno condominiale in comproprietà, gravata di una servitù prediale a favore della singola unità immobiliare, consentiva l’accesso autonomo per ogni abitazione, anche se recintato e provvisto di passaggio pedonale.

In conclusione il requisito dell’accesso autonomo può ritenersi perfezionato anche se all’immobile si accede tramite strada privata di altra proprietà su cui gravi una servitù di passaggio funzionale all’immobile.