La detrazione per lavori di ristrutturazione può essere indicata in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo. Dunque il contribuente, in un arco temporale di 10 anni, scarica la spesa dalla tasse.

 

E’ lecito chiedersi se la decadenza dei poteri di controllo del Fisco decorrano dall’anno di inserimento della 1° rata in dichiarazione dei redditi oppure dall’ultima rata.

 

Ebbene, su tale punto c’è una forte diatriba tra l’Agenzia delle entrate che considera l’anno nel quale portiamo in detrazione l’ultima rata delle 10 e la Giurisprudenza che invece ha più volte sentenziato la rilevanza della prima rata a nulla contando l’inserimento delle rate successive.

La detrazione per lavori di ristrutturazione

Per i lavori di ristrutturazione, il contribuente può scaricare il 50% della spesa. La spesa detraibile non può essere superiore a 96.000 euro.

 

In particolare, rientrano tra i lavori agevolabili quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001:

 

 

Come da guida dell’Agenzia delle entrate,

gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

Ad esempio rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria:

 

  • l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica dimateriale o tipologia di infisso;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • la recinzione dell’area privata;
  • la costruzione di scale interne.

 

Come anticipato sopra la spesa è detraibile in 10 quote annuali di pari importo.

 

Ad esempio, se sostengo una spesa pari a 50.000 €, mi spetterà una detrazione di 25.000 (il 50% della spesa).

Anno per anno potrò inserire in dichiarazione una detrazione max di 2.500 euro.

 

Ad ogni modo, la detrazione opera fino a copertura delle tasse dovute in quell’anno.

 

La quota in eccesso non posso richiederla a rimborso o riportarla negli anni successivi.

 

In sostanza la perdo.

Detrazione con la scelta alternativa per la cessione o lo sconto

In alternativa alla detrazione, come avviene per il superbonus 110%, anche per i lavori di ristrutturazione è possibile optare per la cessione o lo sconto.

 

Difatti,  in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

 

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

La cessione può essere disposta in favore:

 

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

 

Per le cessione/sconto in fattura per i lavori di ristrutturazione non è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione.

I termi di accertamento del fisco

I termini di di accertamento del fisco, in materia di imposte sui redditi quale è l’Irpef, sono individuati dall’ex art.48 del DPR 600/1973.

 

Di conseguenza:

 

  • gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione;
  • nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

Detto ciò, considerato che la detrazione è inserita in dichiarazione anno per anno fino al decimo, è lecito chiedersi se la decadenza dei poteri di controllo del Fisco decorrano riferimento all’inserimento della 1° rata in dichiarazione dei redditi oppure dall’ultima rata.

La detrazione per lavori di ristrutturazione e i termini di accertamento del Fisco 

L’Agenzia delle entrate a livello operativo, ai fini dell’accertamento, ha sempre considerato la data di inserimento della quote di detrazione in dichiarazione.

 

Secondo l’Agenzia delle entrate,  sulla base del principio di autonomia dei singoli periodi d’imposta ogni quota fa storia a sé ai fini dell’accertamento.

 

Ad esempio, ipotizziamo di sostenere nel 2020 una spesa per lavori di ristrutturazione per € 30.000. La detrazione spettante è pari a 15.000 €.

 

In dichiarazione, anno per anno, indichiamo una quota di 1.500 euro.

 

La prima quota sarà indicata nella dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020.

 

Secondo l’Agenzia, ogni rata potrà essere oggetto di accertamento.

Lavori di ristrutturazione: termini di accertamento incerti

 

Nella circolare 19/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che, in riferimento ai controlli posti in essere dal commercialista o dal consulente che:

 

resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Ciò fa palesemente intendere l’orientamento del Fisco sui termini di accertamento sui lavori di ristrutturazione.

 

Ancora più rilevante, quanto riportato nella stessa circolare circa i termini di conservazione della documentazione a supporto del 730.

 

Ebbene,

il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termini di accertamento visti sopra).

Ancora, in caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate, il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

 

Alla posizione dell’Agenzia delle entrate si contrappongono diverse sentenze che invece hanno limitato i poteri di accertamento del Fisco in materia di lavori di ristrutturazione.

 

Ad esempio, con la sentenza n. 117 /1/2019, CTP Lecco, è stato messo in evidenza che nell’ipotesi di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate decade “il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute”.

 

Dunque, nell’esempio fatto sopra, il potere di accetto del fisco decadrebbe nel 2026.

 

Detto ciò, sarebbe necessario intervenire con una norma ad hoc per mettere finalmente fine a questa contrapposizione fisco-giurisprudenza.