Aumenta per il 2020 la contribuzione Inps per i lavoratori agricoli. Con messaggio numero 39 del 17 marzo 2020, l’Istituto di Previdenza Nazionale ha stabilito l’ammontare mensile della contribuzione IVS per chi esercita attività di impresa agricola con dipendenti (piccoli coloni e comparti familiari).

L’incremento della contribuzione per il 2020, che riguarda solo la parte a carico del concedente, passa dal 20,15% al 20,35%, dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%).

Tale contribuzione, valevole ai fini di calcolo per la pensione, è stabilito dall’art. 3 del dlgs n. 146/1997. Considerando l’aliquota base dell’0,11% pagata sempre dall’azienda (che si aggiunge all’aliquota del 20,35%) la contribuzione complessiva IVS nel 2020 raggiunge quota 29,30%. 

La retribuzione di riferimento

La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato è pari al salario contrattuale, tenuto conto di un minimale giornaliero che per il 2020 è stato fissato in 43,57 euro. Se la retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (47.379 euro annui nel 2020), l’aliquota contributiva a carico degli operai viene maggiorata di un punto percentuale. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia, come specificato nella circolare Inps 92 del 2019.

Le maggiorazioni e riduzioni contributive

Alla contribuzione ordinaria bisogna sommare anche altre aliquote, come quella dovuta per l’assicurazione infortuni e malattie sul lavoro, fissata nella misura del 13,24% della retribuzione contrattuale. A ciò si deve aggiungere il contributo obbligatorio del 2,75% per finanziare la disoccupazione agricola e i contributi per le prestazioni economiche di malattia. Anche per quest’anno sarà applicata la riduzione la riduzione degli oneri sociali (ex legge 266 del 2005 e 388 del 2000) e che prevede per le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari una riduzione della contribuzione pari allo 0,03% per la tutela della maternità e del 1,34% per la disoccupazione.

Nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati restano in vigore le agevolazioni della legge 191/2009 che prevedono una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.