Quello dell’influencer è diventato un vero e proprio lavoro a tutti gli effetti. Le sponsorizzazioni online sono ormai una realtà che ci circonda e le figure di professionisti che ruotano attorno a questo settore sono sempre maggiori. Sono nate anche delle vere e proprie agenzie di social media marketing per rispondere alle nuove esigenze di mercato.

Pur essendo una figura abbastanza recente, l’influencer può essere considerato/a al pari di un libero professionista: una persona cioè che accetta una collaborazione in cambio di una retribuzione e che, a seconda degli accordi con il cliente, verrà pagata a seguito dell’attività svolta.

Il compenso, quindi, sarà soggetto al relativo regime tassativo. Ogni entrata, infatti, dovrà essere dichiarata allo stato.

Quando e perché gli influencer hanno bisogno di una p. Iva per lavorare

In Italia ai liberi professionisti è richiesta la p. Iva solo se l’ammontare dei compensi ricevuti per le attività svolte supera un certo ammontare. La partita Iva è un codice di 11 cifre che identifica univocamente gli operatori che intendono svolgere un’attività economica nel territorio dello Stato. Attualmente, per le collaborazioni cui compenso non supera complessivamente i 5 mila euro annuali è possibile operare con ritenuta d’acconto, ma entro certi limiti.

Dai guadagni, inoltre, dipende il riconoscimento o meno di un determinato regime fiscale. Le tasse che l’influencer dovrà versare in questi casi, infatti, possono variare a seconda del suo reddito complessivo.

Riassumendo:

  • se il reddito annuale dell’influencer sarà minore o uguale a 65 mila euro, allora avrà accesso al cd. regime forfetario agevolato, al quale corrisponderà il versamento delle relative tasse (in percentuale) e alcune specifiche agevolazioni Iva;
  • superati i 65 mila euro, l’influencer sarà soggetto al cd. regime ordinario, per cui dovrà versare l’Iva e pagare le imposte sui redditi nelle modalità ordinarie.

Quante tasse paga una p. Iva in regime forfetario

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Anche gli influencer in possesso di p. Iva possono avere accesso la regime agevolato, che non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Chi accede a tale regime, infatti, è soggetto a determinate condizioni e limitazioni. La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Requisiti di accesso

L’influencer ha accesso al regime forfetario se nell’anno precedente ha, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia l’attività per la prima volta – ed ha da poco aperto p.

Iva – può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Non possono invece accedere al regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Tutti questi casi, infatti, rientrano tra le cause di esclusione.

Quante tasse paga l’influencer in regime forfetario

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti, ovvero:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Quante tasse paga una p. Iva in regime ordinario

L’alternativa al regime agevolato è il regime contabile ordinario.

In pratica, l’influencer può accedere alla tassazione tramite questo regime per due motivi, ovvero:

  • ha registrato ricavi e compensi superiori a 65 mila euro (o ha posto in essere azioni che escludono il ricordo al forfetario);
  • ha scelto, liberamente, di rinunciare comunque alla tassazione agevolata.

I contribuenti in regime forfetario, infatti, possono comunque optare per l’applicazione del regime contabile ordinario.

Ad ogni modo, nel regime ordinario la tassazione verrà determinata in maniera progressiva, che si applica sul reddito complessivo.

Alle aliquote, che variano dal 23% al 43% a seconda del reddito, va poi aggiunto il pagamento dell’Iva. In pratica, più l’influencer guadagna e maggiori saranno le tasse da pagare. L’aumento delle imposte, però, sarà sempre progressivo alle entrate.