Quando si parla di visita fiscale ci si riferisce spesso alle fasce di reperibilità per dipendenti privati o pubblici. Questo però genera un errore abbastanza diffuso, ovvero pensare che autonomi e liberi professionisti siano sempre esenti dalla visita fiscale. Non è così. A tutti gli iscritti alla gestione Separata Inps, siano essi professionisti, parasubordinati etc. spetta, proprio come ai lavoratori dipendenti, l’indennità di malattia INPS. E’ chiaro quindi che saranno soggetti a visita fiscale inviata dall’ente: ma quali regole si applicano e quali sono le fasce di reperibilità da rispettare se si lavora a partita IVA?

Autonomi e professionisti a partita IVA: quando hanno diritto all’indennità di malattia Inps

Requisito fondamentale per avere diritto all’indennità di malattia, è che si risulti in via esclusiva iscritti alla gestione separata e non come pensionati: in caso contrario, l’indennità per malattia non viene riconosciuta perché non si è obbligati a versare alla gestione previdenziale le aliquote contributive inerenti alle prestazioni non pensionistiche.

Visita fiscale liberi professionisti e autonomi: fasce di reperibilità e sanzioni

Ai liberi professionisti non possono essere applicate le  sanzioni disciplinari per l’eventuale irreperibilità alla visita fiscale, in quanto, trattandosi di lavoratori autonomi, non sono subordinati al potere disciplinare di nessun committente.

Restano invece le sanzioni per inadempienza verso l’Inps:

  • al primo tentativo di visita fiscale: perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, entro la data in cui avviene l’eventuale accertamento ambulatoriale;
  • al secondo tentativo di visita fiscale: oltre alla sanzione di cui sopra, scatta la riduzione del 50% sul trattamento economico per il periodo di malattia residuo;
  • al terzo tentativo di visita fiscale: l’erogazione dell’indennità Inps viene interrotta fino al termine del periodo di malattia; in altre parole, la malattia non viene riconosciuta ai fini dell’erogazione dell’indennità.

La visita fiscale del libero professionista che ha diritto all’indennità di malattia presso la gestione separata può essere inviata d’ufficio dall’Inps oppure, per i collaboratori, può essere richiesta dal committente.

Se la durata della malattia non supera i 4 giorni allora potrà essere richiesta solamente dal committente.

Le fasce orarie di reperibilità corrispondono a quelle dei lavoratori del settore privato:

  • la mattina, dalle 10 alle 12;
  • il pomeriggio, dalle 17 alle 19.