Come noto, in materia di visita fiscale, il dipendente pubblico o privato che si assenta dal lavoro per malattia deve essere reperibile presso l’abitazione o il domicilio in determinate fasce orarie della giornata. Il datore di lavoro o l’Inps può infatti effettuare visite di controllo per constatare l’effettiva infermità del lavoratore.

Fermo restando questo principio, è possibile che già nel 2020 possano essere uniformate le fasce di reperibilità a visita fiscale del medico incaricato dall’Inps che oggi sono diverse a seconda che si tratti di lavoratore pubblico o privato.

Il dipendente pubblico ha un arco di reperibilità superiore a quello del settore privato.

Fasce orarie visita fiscale

Le fasce orarie in cui il dipendente privato deve rendersi reperibile sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, mentre per il dipendente pubblico sono dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore15 alle ore 18. Una differenza che è stata spesso contestata e che riserva un trattamento diverso da lavoratore a lavoratore a parità di malattia o infermità temporanea. Questo perché il legislatore, ricevendo continue pressioni esterne, è intervenuto più incisivamente laddove si pensava vi fosse maggiore “danno” per le casse dello Stato. Pertanto si sta discutendo in Parlamento di ripristinare già dal 2020 le fasce orarie di reperibilità del dipendente pubblico in malattia come erano una volta, cioè parificate a quelle del lavoratore privato basato su 4 ore giornaliere. Una riforma che al momento appare tortuosa ma che potrebbe portare comunque a una rimodulazione delle fasce orarie per lavoratori pubblici e privati diminuendo le ore per i primi e aumentandole per i secondi.

Esonero visita fiscale e giustificazioni assenza

Non tutti i lavoratori sono obbligati a rispettare le fasce orarie di reperibilità. Per legge sono esonerate le seguenti categorie di dipendenti:

  • lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • lavoratori con patologie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio (questo riconoscimento può aver luogo solo per alcune categorie di dipendenti pubblici);
  • lavoratori con malattie collegate alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Per il resto è obbligatorio restare a disposizione di eventuale accertamento a campione predisposto dall’Inps o dal datore di lavoro, salvo particolari eccezioni.

Una di queste è il caso di forza maggiore o urgenza collegata alla malattia o problemi di salute. Recarsi al pronto soccorso o presso l’ambulatorio medico, ad esempio, è giustificabile, così come recarsi in farmacia per l’acquisto di un farmaco urgente, purchè queste azioni possano essere provate o certificate. In ogni caso, qualora sia possibile, è dovere del dipendente avvisare in tempo utile il datore di lavoro o l’Inps qualora ci si allontanasse dal domicilio per i motivi urgenti e indifferibili.

Sanzioni per assenza a visita fiscale

Qualora il dipendente fosse irreperibile al proprio domicilio in caso di visita fiscale da parte del medico incaricato, si incorre in sanzioni che possono essere anche pesanti. Dal punto di vista sanitario, il medico convocherà il dipendente presso l’Inps per accertare lo stato di infermità e la prognosi presente sul certificato medico. Nel caso il lavoratore non si presentasse all’appuntamento entro 10 giorni senza giustificato motivo, il medico avviserà il datore di lavoro dell’impossibilità ad accertare lo stato di malattia per irreperibilità. Di conseguenza il datore di lavoro, valutati singolarmente i casi di assenza a visita fiscale, prenderà i dovuti provvedimenti e che sono:

  • per l’assenza alla prima visita fiscale, la perdita qualsiasi al trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, o sino alla giornata in cui avviene la visita ambulatoriale;
  • per l’assenza alla seconda convocazione, oltre alla precedente sanzione, si riduce del 50% il trattamento economico per il periodo di malattia residuo;
  • per l’assenza alla terza convocazione, si perde l’intera indennità Inps da quel momento e fino al termine del periodo di malattia; in pratica, la malattia non viene riconosciuta ai fini del diritto all’indennità.

In ogni caso, il datore di lavoro potrebbe sanzionare anche col licenziamento, in caso di ripetuta assenza ingiustificata dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità in costanza di malattia.