Ai fini del rispetto dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in presenza di più codici attività  il registratore telematico deve consentire all’esercente di imputare i dati dei corrispettivi specificando l’attività per la quale è effettuata l’operazione.

 

Ciò consente la corretta rendicontazione dei corrispettivi e della relativa imposta per singola attività.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972…”.

 

Si tratta dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

 

Obbligo in essere:

 

  • dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari 2018 superiore ad euro 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con volume d’affari pari o inferiore al monte di 400.000 euro.

 

Difatti, i commercianti al dettaglio:

 

  • tramite il registratore telematico,
  • emettono il c.d documento commerciale.

 

A chiusura di cassa giornaliera i dati sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate.

 

Dunque non viene più emesso lo scontrino o rilasciata la ricevuta fiscale.

 

Tale possibilità è ancora ammessa per coloro che non si sono ancora dotati di un registratore telematico pur essendone obbligati al 1° gennaio 2020.

 

A tal proposito leggi https://www.investireoggi.it/fisco/corrispettivi-elettronici-proroga-moratoria-sanzioni/

Memorizzazione  e trasmissione se si svolgono più attività

L’art 36 del DPR 633/1972 Decreto Iva, al comma 1, dispone che i soggetti che esercitano più attività, applicano l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

 

Tuttavia ai commi successivi sono previste specifiche deroghe al principio richiamato.

 

Come deve essere gestito il registratore telematico laddove si svolgono contemporaneamente attività con codici ATECO differenti? 

 

A tal proposito, le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi chiariscono che:

 

  • nei casi in cui l’esercente operi con più codici attività,
  • il registratore telematico deve consentire all’esercente di imputare i dati dei corrispettivi specificando l’attività per la quale sta effettuando l’operazione.

 

Ciò permette la corretta rendicontazione dei corrispettivi e della relativa imposta per ogni attività.

 

Difatti, in caso di applicazione di regimi Iva diversi, si configura l’obbligo di separare le attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Ad ogni modo. laddove siano tenute contabilità separate per le diverse attività svolte, è ammessa (Risposta, Agenzia delle entrate, n°532-2019):

 

  • la rilevazione separata dei corrispettivi mediante assegnazione a ciascuna attività di un numero di “reparto” ovvero
  • con l’assegnazione di un codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi.

 

Sempre che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica.

 

Il giornale di fondo serve per memorizzare i dati elaborati da un registratore di cassa.

 

In conclusione, considerato che  comunque il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre inoltre:

 

  • tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi
  • ovvero il numero dei “reparti” assegnati a ciascuna attività.