Il patteggiamento tra la cantante Shakira e il Fisco spagnolo potrebbe creare un precedente che, seppur non legittimamente richiamabile in via diretta nel contenzioso italiano, potrebbe darci un anticipo di quelli che saranno i futuri risvolti giuridici del cambio di passo a cui stiamo assistendo nel nostro ordinamento tributario in materia di residenza fiscale.

Al pari di quanto già previsto in Spagna, anche in Italia, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale si darà molta più enfasi alla verifica della presenza fisica del soggetto sul territorio italiano, al di là delle effettive risultanze in anagrafe.

Da qui, vediamo nello specifico cosa comporta il cambio di concetto di residenza fiscale anche alla luce della sentenza Shakira.

La sentenza Shakira. Un cenno

Il fisco spagnolo per le annualità 2012, 2013 e 2014, riteneva che Shakira fosse stata residente in Spagna e non nelle Bahamas, luogo dove la cantante è proprietaria di una villa. Tramite le numerose testimonianze delle persone intervenute, sia ai fini del processo penale che di quello amministrativo, è stato appurata la presenza fisica dell’imputata per oltre 183 giorni nel corso dei singoli anni oggetto di “accertamento”.

Da qui, il patteggiamento con il Fisco spagnolo. Anche al fine di evitare la reclusione, posto che le soglie di evasione andavano oltre i limiti del reato penale.

Le contestazioni mosse dal Fisco si basano sul concetto di residenza fiscale che all’art. 9 della legge sull’imposta sul reddito (Impuesto sobre la renta de las personas físicas), fa riferimento:

  • alla presenza in Spagna per più di 183 giorni;
  • o al radicamento in Spagna del nucleo principale o della base delle attività della persona o dei suoi interessi economici.

Verificate tali condizioni, la questione avrebbe dovuto essere rimandata alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ma tra Spagna e Bahamas, paradiso fiscale, non c’è alcun trattato contro le doppie imposizioni.

La residenza fiscale in Italia. Cosa cambia con il nuovo decreto sulla fiscalità internazionale?

Tale sentenza, potrebbe avere impatti indiretti anche in Italia, nel contenzioso Fisco-Contribuente. Ciò  considerato che con il D.Lgs sulla fiscalità internazionale approvato dal Governo in via preliminare, si assiste anche in Italia ad un cambiamento del concetto di residenza fiscale.

Attualmente l’art. 2 del DPR 917/86, TUIR sulla residenza fiscale, prevede che: i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Inoltre, al comma 2-bis, è previsto una presunzione specifica di residenza nel rapporto con i c.d. paradisi fiscali in base alla quale:

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Detto ciò, il Governo modifica i parametri ai fini dell’individuazione della residenza fiscale:

  • sostituendo il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale peso dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e aggiungendo quello della presenza fisica nel territorio dello Stato.

Resta altresì fermo il criterio civilistico della residenza di cui all’articolo 43 del c.c. Cambiano anche le regole per i lavoratori impatriati.

Sentenza Shakira. Crea un precedente anche per l’Italia?

Nei fatti, il nuovo concetto di residenza fiscale è in linea con quanto in essere già in altre nazioni. Come il caso della Spagna per esempio.

Ecco perché, in premessa, abbiamo detto che il caso Shakira potrebbe avere un effetto indiretto anche nel futuro del contenzioso in Italia.

Si passa da un requisito formale ad uno sostanziale dove la presenza fisica del soggetto nel territorio per più di 183 giorni potrebbe far scattare l’imposizione fiscale in Italia.

Riassumendo…

  • Shakira ha patteggiato con il Fisco spagnolo che le imputava la residenza in Spagna in diverse annualità;
  • il caso Shakira potrebbe avere un effetto indiretto anche nel futuro del contenzioso in Italia;
  • ai fini dell’individuazione della residenza fiscale si darà molta più enfasi alla verifica della presenza fisica del soggetto sul territorio italiano rispetto ad altri requisiti formali.