Marito e moglie possono avere residenza diversa. Le ragioni sono spesso legate ad esigenze lavorative. Ma ai fini fiscali è bene sapere che viene considerata residenza il luogo in cui si vive effettivamente. Finora l’incertezza normativa aveva lasciato margini interpretativi ma una recente sentenza della Cassazione ha smentito la possibilità di richiesta di esenzione IMU per residenza di coniugi in Comuni diversi. Il riferimento è all’ordinanza numero 285384 del 15/12/2020 che, accogliendo il ricorso comunale, ha imposto alla coppia di coniugi il pagamento dell’IMU sulla seconda casa.

Residenza di moglie e marito in Comuni diversi: si paga l’IMU

A chiedere l’esenzione IMU alla Commissione tributaria regionale adducendo la residenza in Comuni diversi era stata una coppia abruzzese. I due vivevano insieme nello stesso appartamento (cosa comprovata da diversi elementi) ma avevano formalmente residenze diverse. La Ctr abruzzese in un primo momento gli aveva dato ragione accordando l’esenzione ma la Cassazione ha ribaltato la posizione con una sentenza storica.

l’esenzione Imu sussiste solo se marito e moglie sono residenti e vivono nella stessa casa

Ai fini IMU conta la residenza di famiglia, non quella individuale

Un punto fondamentale su cui insiste la sentenza è il concetto di “Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia” (ex articolo 144 del Codice Civile). Come spiegato nell’introduzione, può capitare oggi, soprattutto per motivi di lavoro, che marito e moglie abbiano l’esigenza di mantenere residenze diverse. Tuttavia, hanno ribadito gli ermellini richiamando il concetto di reperibilità familiare, ai fini fiscali quel che assume rilievo, per il riconoscimento delle agevolazioni IMU sulla prima casa, non è la residenza del singolo ma, appunto, quella del nucleo.

Dove sono residente e dove vivono: così il Fisco stana i furbetti dell’IMU

La sentenza specifica altresì che, per poter usufruire dell’agevolazione prevista per le abitazioni principali (che, fino a prova contraria, coincide con quella di residenza anagrafica), come stabilito all’art.

8, dlgs 504/92, “occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”.

 

Alla luce di questo punto, la Ctr dell’Abruzzo è stata invitata a riconsiderare il caso apportando argomentazioni pertinenti in merito alla valutazione giuridica da compiersi. Cosa che, lamenta la Cassazione, non è stata fatta. Sarebbe infatti stato sufficiente interrogarsi su “dove vivono e dove sono residente” per bloccare i furbetti dell’esenzione IMU per coniugi.

E’ evidente, semplicemente considerando quante coppie sposate si trovano in questa situazione, quale sia la portata della sentenza.